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Data: 21/12/2015 07:00:00 - Autore: Sestilio Staffieri
Dott. Sestilio Staffieri - Secondo la Cassazione (sentenza n. 24653 del 3 dicembre 2015), una forma di protesta che, per le particolari modalità con le quali era stata annunziata, non consentiva alla parte datoriale di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale che quel tipo di astensione avrebbe comportato nei diversi reparti, con tutti i danni che ne sarebbero derivati, dal momento che era stata rimessa ai singoli lavoratori la facoltà di decidere quando astenersi dal lavoro e per quanto tempo, è valutabile come un abuso del diritto di sciopero. Infatti, lasciare a ogni lavoratore la possibilità di aderire come e quando vuole significa mettere a rischio la produttività e la gestione dell'azienda, considerato che quelle particolari modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro esorbitavano dai limiti del diritto di sciopero, ne snaturavano la forma e le finalità tipicamente collettive e ponevano in serio pericolo la produttività e l'organizzazione gestionale dell'azienda, e pertanto vanno dichiarate illegittime.
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti. Nel caso di specie, i giudici di merito dovevano accertare, in relazione alle concrete modalità di esercizio dello sciopero indicate dai rappresentanti sindacali ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui finiva per essere esposta la datrice di lavoro, se per effetto della denunziata illiceità delle modalità di attuazione della protesta veniva ad essere compromessa la capacità produttiva aziendale. Anche le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (cosiddetti scioperi a scacchiera o a singhiozzo) possono rivelarsi illegittime allorquando pregiudichino la produttività stessa dell'azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell'impresa. Nella fattispecie, attraverso l'attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, la società datrice di lavoro era seriamente esposta ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale con riferimento ai singoli reparti ove di volta in volta sarebbe stato attuata, anche all'improvviso, l'astensione dei lavoratori, con l'inevitabile insorgere di pericoli di vario genere. La Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, dichiarato l'illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero. |
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