Data: 18/12/2015 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Affinché il reato di guida in stato di ebbrezza possa risultare aggravato dall'aver cagionato un incidente è sufficiente che il conducente abbia interrotto lo svolgimento della circolazione in qualunque maniera.

Così, sulla base di tale presupposto, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 49352 depositata il 15 dicembre 2015 (qui sotto allegata), ha confermato la condanna di un uomo che, dopo essersi messo al volante in stato di alterazione psicofisica, si era limitato a urtare lo spigolo di un'altra auto, in sosta.

I giudici, rifacendosi alla loro precedente pronuncia numero 47276 del 6 novembre 2012, hanno infatti precisato che l'aggravante dell'aver provocato un incidente va ravvisata nel caso in cui si sia verificato un qualsiasi avvenimento inatteso che abbia interrotto il normale svolgimento della circolazione stradale e abbia così provocato un pericolo alla collettività.

A tal fine, insomma, non assume rilievo il fatto che tale avvenimento abbia effettivamente visto coinvolti terzi soggetti o altri veicoli.

La Corte ha, poi, precisato che non ha nessun rilievo neanche il fatto che la sentenza impugnata, nel caso di specie, abbia riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata.

Infatti, come da costante orientamento della quarta sezione penale della Corte di cassazione, il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato opera esclusivamente sulla pena. Esso, invece, non modifica la configurazione giuridica e le relative conseguenze.



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