|
Data: 20/12/2015 16:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Come noto, dal 19 ottobre scorso non è più obbligatorio esporre il contrassegno di assicurazione sul proprio veicolo. Se, tuttavia, alcuni automobilisti hanno pensato che questo poteva essere finalmente un modo per fare ordine all'interno del proprio mezzo ed eliminare un po' di carte, si sbagliavano! Con una circolare dei giorni scorsi (qui sotto allegata), il Ministero dell'interno ha infatti diffuso le indicazioni per gli accertamenti sulla copertura assicurativa, dalle quali emerge che i documenti da tenere in auto, anziché essere diminuiti, sono aumentati. Infatti in tale testo si legge, innanzitutto, che il conducente deve continuare ad avere con sé il certificato di assicurazione da esibire in caso di controlli. Più precisamente, come specificato dal ministero, il predetto certificato è il solo documento che il conducente deve avere con sé durante la circolazione, ai fini dell'assicurazione obbligatoria. Con la conseguenza che, nel caso in cui la data di validità indicata nel certificato di assicurazione sia diversa da quella che risulta dalle banche dati, è la prima a dover essere presa come riferimento dalle forze dell'ordine. Quindi, se la data di validità del certificato cartaceo è scaduta e la seconda no, al conducente verrà contestata la violazione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 180 C.d.S., con l'intimazione ad esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati. Ovviamente la prevalenza del certificato opera anche nel caso contrario, ovverosia quando solo dalle risultanze delle banche dati l'assicurazione non sia più in corso di validità ma da quelle del certificato sì. Un suggerimento per gli automobilisti è, in ogni caso, quello di conservare all'interno del proprio mezzo anche l'attestazione dell'avvenuta stipula del contratto di assicurazione e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla Compagnia di assicurazione. Sono infatti anche questi documenti che la circolare indica come idonei a prevalere rispetto a un accertamento di validità da remoto presso l'Archivio nazionale dei veicoli. |
|