Data: 20/12/2015 16:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Come noto, dal 19 ottobre scorso non � pi� obbligatorio esporre il contrassegno di assicurazione sul proprio veicolo.

Se, tuttavia, alcuni automobilisti hanno pensato che questo poteva essere finalmente un modo per fare ordine all'interno del proprio mezzo ed eliminare un po' di carte, si sbagliavano!

Con una circolare dei giorni scorsi (qui sotto allegata), il Ministero dell'interno ha infatti diffuso le indicazioni per gli accertamenti sulla copertura assicurativa, dalle quali emerge che i documenti da tenere in auto, anzich� essere diminuiti, sono aumentati.

Infatti in tale testo si legge, innanzitutto, che il conducente deve continuare ad avere con s� il certificato di assicurazione da esibire in caso di controlli.

Pi� precisamente, come specificato dal ministero, il predetto certificato � il solo documento che il conducente deve avere con s� durante la circolazione, ai fini dell'assicurazione obbligatoria.

Con la conseguenza che, nel caso in cui la data di validit� indicata nel certificato di assicurazione sia diversa da quella che risulta dalle banche dati, � la prima a dover essere presa come riferimento dalle forze dell'ordine.

Quindi, se la data di validit� del certificato cartaceo � scaduta e la seconda no, al conducente verr� contestata la violazione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 180 C.d.S., con l'intimazione ad esibire il certificato in corso di validit� e data coincidente con quella delle banche dati.

Ovviamente la prevalenza del certificato opera anche nel caso contrario, ovverosia quando solo dalle risultanze delle banche dati l'assicurazione non sia pi� in corso di validit� ma da quelle del certificato s�.

Un suggerimento per gli automobilisti �, in ogni caso, quello di conservare all'interno del proprio mezzo anche l'attestazione dell'avvenuta stipula del contratto di assicurazione e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla Compagnia di assicurazione.

Sono infatti anche questi documenti che la circolare indica come idonei a prevalere rispetto a un accertamento di validit� da remoto presso l'Archivio nazionale dei veicoli.


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