Data: 26/12/2015 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Per poter riconoscere la natura subordinata di un rapporto di lavoro è necessario individuare concretamente la sussistenza di un rapporto di potere-soggezione tra datore e lavoratore, ossia la sottoposizione del dipendente a un potere direttivo e disciplinare derivante da disposizioni generali o istruzioni specifiche provenienti dai superiori.
Lo afferma il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 447/2015 con cui viene rigettato il ricorso di un lavoratore per vedersi riconoscere la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con una società alla quale era legato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.), stante la totale mancanza di un progetto.
Secondo il Tribunale meneghino nella fattispecie esaminata non era emerso alcun rapporto di lavoro subordinato: non basta infatti dedurre, come ha fatto il dipendente nel caso in esame, l'essere tenuti a una presenza quotidiana presso la sede della società, con orario flessibile di 8/9 ore, oppure il fatto che vi sia stata l'assegnazione di una propria postazione di lavoro e di un indirizzo email con il dominio della società, come pure di biglietti da visita con il nome della srl o del numero di telefono interno.
Nel caso di specie manca un potere direttivo da parte della società anche in relazione all'orario, non essendo stato predisposto alcun obbligo di presenza o di orari di presenza in ufficio, così come non si evidenzia alcuna necessità di autorizzazione da parte del datore o di giustificazione medica per le assenze.
Addirittura, chiariscono i giudici, "circa il rispetto dell'orario di lavoro, pare opportuno precisare che nella giurisprudenza più recente, tale criterio o 'indizio' assume un'importanza relativa alla tipologia dei rapporti di lavoro, di volta in volta oggetto di analisi; ciò, sia in considerazione della modifica delle organizzazioni del lavoro, cosicché dalla mancanza del vincolo di orario non si può automaticamente desumere la natura autonoma del rapporto; sia in considerazione di prestazioni di lavoro che per loro natura devono essere espletate in tempi 'non modificabili', tali cioè da dover essere rispettati anche da un lavoratore autonomo".
Per quanto riguarda l'elemento della subordinazione, questo "non può essere individuato nel mero inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma deve risultare dall'ingerenza che il potere direttivo del datore si lavoro esercita sulla esecuzione della prestazione"
Mancando ciò nel caso di specie il ricorso va respinto.

Tutte le notizie