Data: 26/12/2015 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Per poter riconoscere la natura subordinata di un rapporto di lavoro � necessario individuare concretamente la sussistenza di un rapporto di potere-soggezione tra datore e lavoratore, ossia la sottoposizione del dipendente a un potere direttivo e disciplinare derivante da disposizioni generali o istruzioni specifiche provenienti dai superiori.
Lo afferma il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 447/2015 con cui viene rigettato il ricorso di un lavoratore per vedersi riconoscere la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con una societ� alla quale era legato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.), stante la totale mancanza di un progetto.
Secondo il Tribunale meneghino nella fattispecie esaminata non era emerso alcun rapporto di lavoro subordinato: non basta infatti dedurre, come ha fatto il dipendente nel caso in esame, l'essere tenuti a una presenza quotidiana presso la sede della societ�, con orario flessibile di 8/9 ore, oppure il fatto che vi sia stata l'assegnazione di una propria postazione di lavoro e di un indirizzo email con il dominio della societ�, come pure di biglietti da visita con il nome della srl o del numero di telefono interno.
Nel caso di specie manca un potere direttivo da parte della societ� anche in relazione all'orario, non essendo stato predisposto alcun obbligo di presenza o di orari di presenza in ufficio, cos� come non si evidenzia alcuna necessit� di autorizzazione da parte del datore o di giustificazione medica per le assenze.
Addirittura, chiariscono i giudici, "circa il rispetto dell'orario di lavoro, pare opportuno precisare che nella giurisprudenza pi� recente, tale criterio o 'indizio' assume un'importanza relativa alla tipologia dei rapporti di lavoro, di volta in volta oggetto di analisi; ci�, sia in considerazione della modifica delle organizzazioni del lavoro, cosicch� dalla mancanza del vincolo di orario non si pu� automaticamente desumere la natura autonoma del rapporto; sia in considerazione di prestazioni di lavoro che per loro natura devono essere espletate in tempi 'non modificabili', tali cio� da dover essere rispettati anche da un lavoratore autonomo".
Per quanto riguarda l'elemento della subordinazione, questo "non pu� essere individuato nel mero inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma deve risultare dall'ingerenza che il potere direttivo del datore si lavoro esercita sulla esecuzione della prestazione"
Mancando ci� nel caso di specie il ricorso va respinto.

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