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Data: 26/12/2015 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nella controversia tra avvocato e cliente, il giudice può rilevare d'ufficio l'esistenza di una "speciale difficoltà della prestazione". Tale eccezione, infatti, non può ritenersi in senso stretto, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ben può accertarne l'esistenza o l'inesistenza in concreto, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 25746/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo volto a ottenere il pagamento di una somma nei confronti di un avvocato a titolo risarcimento danni per l'inesatto adempimento di un incarico professionale legale. Il mandato conferito dal ricorrente, nella dichiarata qualità di amministratore di un complesso residenziale, aveva portato il professionista ad ottenere decreti ingiuntivi di pagamento nei confronti dei condomini che venivano successivamente opposti e quindi revocati per l'assenza della qualifica di amministratore da parte del cliente con condanna di costui al pagamento di spese processuali. In sede di merito la pretesa risarcitoria per responsabilità professionale veniva rigettata. La Corte territoriale, pur ritenendo sussistente la colpa dell'avvocato, che avrebbe avuto l'obbligo di accertare la natura giuridica dei poteri vantati dal suo cliente, ha tuttavia osservato che nella specie era applicabile l'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del prestatore d'opera nel caso di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Tale situazione si ravvisava nel caso di specie, con riguardo alla natura del complesso residenziale oggettivamente amministrato dal ricorrente in base a titolo di difficile individuazione giuridica. In particolare, a parere della Corte d'Appello, si trattava di un'imperizia di grado medio che non assurgeva al rango di colpa grave, perché la risoluzione del quesito non era semplice per il giovane (all'epoca) professionista. Il ricorrente sostiene che il giudice non poteva rilevare tale eccezione d'ufficio: una volta acclarata la colpa dell'avvocato ex art. 1176 c.c., quest'ultimo avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la prestazione comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Il giudice, inoltre, avrebbe violato l'art. 101 c.p.c. omettendo di segnalare preventivamente la questione rilevata d'ufficio, in modo da concedere a parte ricorrente di provare che la prestazione non poteva qualificarsi come difficoltosa. Gli Ermellini evidenziano che le eccezioni in senso stretto, che nel nostro ordinamento sono rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano "o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare". In tal senso non si qualifica l'eccezione relativa alla speciale difficoltà, dunque il giudice può ex officio accertarne l'esistenza o l'inesistenza. Inoltre, proseguono i giudici, il principio dell'onere della prova va coordinato con quello di acquisizione processuale, per cui, "quando la parte è gravata da un certo onere probatorio, non è necessario che l'onere venga assolto necessariamente dalla stessa, dovendo essa solo sopportare le conseguenze del mancato assolvimento, dal momento che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice". In aggiunta, siccome la denuncia di vizi di attività del giudice, come nel caso di specie, tende all'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, ove il ricorrente non indichi la specifica lesione subita, il lamentato vulnus procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata. L'impugnante, nel caso in esame, si è "limitato ad allegare che, ove la questione fosse stata preventivamente segnalata, avrebbe potuto sostenere e dimostrare che non si trattava di prestazione difficoltosa, ma non dice come, né tanto meno oppone alcun argomento in senso contrario a quelli svolti nella decisione impugnata". Ad abundantiam, si precisa anche che il comma 2 dell'art. 101 c.p.c. è stato introdotto dalla L. n. 69 del 2009 e non può applicarsi direttamente al giudizio in oggetto siccome proposto prima dell'entrata in vigore della novella. In conclusione il ricorso va rigettato.
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