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Data: 27/12/2019 18:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - A Natale è sempre bello avere un pensiero per i cari, ma a volte la distanza dalla propria famiglia e dai propri affetti frena dall'assecondare questa abitudine. In realtà, nonostante la la lontananza, i modi per far arrivare il nostro pensiero alle persone alle quali vogliamo bene sono tanti. Uno di questi è quello di spedirgli un dono.
Regalo non arrivato a destinazione: le norme[Torna su]
A volte però, malauguratamente, può accadere che il pacco che contiene il nostro dono non arrivi a destinazione, vanificando il dolce pensiero. Dinanzi a un simile evento, il codice civile pone delle tutele che, in qualche modo, ci possono ripagare del dispiacere. Quando spediamo qualcosa, infatti, quello che stipuliamo con il vettore è un contratto di trasporto, disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile. Tale contratto, in sostanza, è quello con il quale il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro verso corrispettivo. Regalo non arrivato: responsabilità del vettore[Torna su]
La norma che ci tutela rispetto alla mancata consegna del pacco al nostro caro, più in particolare, è l'articolo 1693, che disciplina la perdita o l'avaria. Infatti, sulla base di quanto previsto da tale disposizione, il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose che gli sono state consegnate per il trasporto, da quando le riceve a quando le consegna al destinatario. Ciò, tuttavia, fatto salvo il caso in cui la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Benché questa formulazione possa far sorgere qualche dubbio, dobbiamo stare tranquilli: se il pacco è accettato dal vettore senza riserve, si presume esso non presenti vizi apparenti d'imballaggio. Quindi, nonostante il dispiacere personale che la mancata consegna del pacco comporta, ad essa consegue comunque un risarcimento. Mancata consegna del regalo: risarcimento del danno[Torna su]
Il danno, più precisamente, è calcolato in via generale tenendo conto del prezzo delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare un determinato ammontare per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, variabile a seconda che il trasporto sia nazionale o internazionale. Il codice civile, a tal proposito, precisa che una simile previsione non può essere derogata in favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Insomma: se si ha un pensiero per un amico o un parente lontano, non si esiti a spedirlo a destinazione. Se non arriva saremo comunque consolati! |
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