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Data: 26/12/2015 08:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi![]() Avv. Francesco Pandolfi - Facciamo un p� di luce sull'istituto della "legittimazione a ricorrere" in materia di permesso di costruire. Il casoAlcuni comproprietari di una civile abitazione, trovandosi a confine con un immobile interessato da un intervento edilizio di ristrutturazione e di recupero del sottotetto (assentito con apposito permesso di costruire) lo impugnano, sostenendo che numerosi sarebbero i vizi per i quali meriterebbe l'annullamento; nello specifico: a) l'amministrazione avrebbe permesso il recupero di un sottotetto prima inesistente; b) avrebbe permesso un aumento volumetrico; c) il progetto avrebbe determinato un aumento del "peso insediativo" in assenza di una sorta di compensazione con dotazioni o monetizzazione; d) il progetto avrebbe infine violato le distanze tra abitazioni, oltre che le altezze previste per il sottotetto. La soluzione data dal TarPremettendo l'eterogeneit� del quadro giurisprudenziale di riferimento in questa materia, affinch� il ricorrente si possa ritenere legittimato ad agire in giudizio occorrer� che i pregiudizi da lui lamentati superino il semplice dato della "vicinanza" tra manufatti. In altri termini: il giudice cercher� e selezionar� solo la posizione giuridica protetta dall'Ordinamento, non tutte le possibili posizioni di chi astrattamente potrebbe ricorrere. Impostato cos� il problema, ne conseguir� che la legittimazione potr� aversi in tutti i casi nei quali la modifica del preesistente assetto edilizio debba ritenersi "icto oculi", cio� sia di tale evidenza da pregiudicare visibilmente il paesaggio, l'urbanistica e cos� via (Tar Milano, sentenza n. 1081 del 4 maggio 2015). Consigli praticiAttenzione a fondare il ricorso solo sul "rapporto di prossimit�" tra edifici. Il ricorso dovr� invece mettere bene in evidenza i danni e/o le potenziali lesioni ricollegabili alla struttura in contestazione. Vuoi saperne di pi� su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi: 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com blog: www.pandolfistudiolegale.it |
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