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Data: 26/12/2015 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Se, per fortuna, nella maggior parte dei casi, il periodo natalizio rappresenta l'occasione per le famiglie di riunirsi e trascorrere serenamente le feste insieme, purtroppo non per tutti è così. Nei nuclei di separati e divorziati, proprio sotto feste si scatena una "guerra dei Roses" che senza esclusione di colpi vede i figli contesi e, persino, strumentalizzati per riuscire ad ottenere il risultato desiderato. Come evidenziato dall'associazione dei Matrimonialisti Italiani, se il 70% delle procedure che riguardano l'affido di circa 150mila figli minorenni nel corso delle nuove separazioni e divorzi viene definito in via consensuale, nel 30% dei casi i figli diventano motivo di aspra contesa giudiziaria. La maggior parte delle azioni penali (querele e denunce) riguardano il genitore "collocatario" che frappone ostacoli al diritto di visita e frequentazione dell'altro, utilizzando anche la scusa del "certificato medico" per attestare una malattia del figlio, giustificandone così la mancata consegna. E questa situazione aumenta in modo esponenziale sotto feste, violando i provvedimenti dei giudici e cosa più importante i diritti dei figli di stare insieme ad entrambi i genitori nei periodi festivi. A risolvere tali contrasti, secondo un recentissimo decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice estensore Giuseppe Buffone), è deputato il giudice tutelare. Spetta a lui sbrogliare la matassa se i genitori litigano su chi deve tenere i figli nelle feste natalizie (o, anche, durante le vacanze pasquali ed estive), in quanto è suo il potere di vigilanza attiva sulle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale. Se è vero infatti che il giudice tutelare non può modificare le condizioni relative all'affido, al collocamento e al mantenimento dei minori, deve ritenersi tuttavia legittimato ad intervenire se i conflitti tra i due genitori riguardano i tempi di frequentazione dei figli, anche magari con l'aiuto dei servizi sociali, regolando il rapporto con entrambe le figure parentali nei periodi festivi. Ciò si desume anche dalla disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. che contempla la trasmissione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole al giudice tutelare a cura del pubblico ministero. La ratio della norma, a detta del collegio milanese, sarebbe proprio quella di porre il giudice tutelare nelle condizioni di svolgere tali funzioni e non certo di limitarsi a mero garante esterno, senza facoltà di intervento. Per cui, proprio in virtù dello strumento rimediale ex art. 337-ter c.c. va pronunciata la competenza funzionale esclusiva del giudice tutelare in materia. Da qui il rigetto del ricorso della madre.
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