Data: 28/12/2015 07:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - Come ci si deve comportare nel caso in cui il Comune chieda un "adeguamento" degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione quando, in realtà, il titolare del permesso di costruire ha pagato le somme per tali oneri e costi nel momento in cui ha ricevuto il permesso?

E' semplice: le ulteriori somme non saranno dovute, dovendosi tenere presente il principio tempus regit actum e, pertanto, le determinazioni comunali a carattere regolamentare (con cui si stabiliscono criteri e nuove modalità di calcolo) andranno considerate non retroattive.

Perchè esiste questo principio?

L'art. 16 D.P.R n. 380/2001 pone che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, mentre la quota per il costo di costruzione determinata all'atto del rilascio è corrisposta in corso d'opera … non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione.

Ora, se i contributi devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso di costruire, sarà solo a questo preciso momento che bisognerà guardare per conoscere l'onere, applicando la normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.

In buona sostanza: le delibere comunali di adeguamento si applicheranno solo per i permessi rilasciati dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non per quelli antecedenti.

Un'intuitiva riflessione ci porta a dire che la convenienza a realizzare un intervento edilizio si stabilisce anche pesando gli oneri concessori, i quali rappresentano una componente non marginale del costo complessivo della costruzione: è evidente che se il comune adegua dopo questa voce di costo, finisce per trasferire sul titolare un rischio non calcolato.

In tal caso, si può chiedere l'annullamento davanti al Tar della nota di conguaglio degli importi (così come eventualmente rideterminati).

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi:

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

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