Data: 30/12/2015 20:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Quando nel corso di una separazione � necessario dividere il patrimonio immobiliare dei coniugi � possibile stipulare appositi accordi per il trasferimento. Ma cosa accade se uno dei coniugi decide di non ottemperare a quanto pattuito in sede di separazione?

Un caso del genere � stato recentemente affrontato dal Tribunale di Catania, che con una interessante pronuncia del 21 ottobre 2015 (qui sotto allegata), ha affermato innanzitutto che gli accordi con i quali i coniugi pattuiscono la divisione dei loro beni sono contratti atipici.

Tale natura giuridica fa si che li si possa considerare validi, purch� non vadano a ledere dei diritti protetti dal nostro ordinamento.

Assumendo tale posizione, in realt�, il Tribunale di Catania non ha fatto altro che aderire (espressamente) a un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale le pattuizioni con le quali i coniugi si obbligano a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale non possono essere considerate n� convenzioni matrimoniali ex articolo 162 c.c. n� contratti di donazione. Simili accordi, infatti, non postulano il normale svolgimento della convivenza coniugale n� hanno come causa tipici scopi di liberalit�.

Essi, insomma, integrano un contratto atipico, con propri presupposti e finalit�.

Di conseguenza, se uno dei due coniugi si rifiuta di ottemperare a quanto stabilito negozialmente con l'altro, la domanda con la quale si chiede che l'accordo sia eseguito giudizialmente deve essere qualificata come domanda di esecuzione in forma specifica.

Ci� senza che possa costituire un ostacolo al suo accoglimento "l'aver negato la natura �preliminare� dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta".

Per la moglie, quindi, nel caso di specie non vi � stato nulla da fare: quanto pattuito con il marito va eseguito.


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