Data: 15/02/2016 15:00:00 - Autore: Fulvio Graziotto

di Fulvio Graziotto - Una recente decisione del Tribunale di Savona (sentenza del 24 novembre 2015), che ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato preventivo, sintetizza alcuni principi elaborati dalla Cassazione in merito ai contenuti e al perimetro del sindacato da parte del giudice sulla proposta di concordato.

Mentre è da escludersi che il giudice possa sindacare sulla convenienza economica, la cui valutazione spetta ai creditori, egli è tenuto a valutare sia la legalità della proposta, sia la legittimità della procedura, e nello svolgere tale sindacato il punto di partenza è quasi sempre l'attestazione del professionista.

Una attestazione carente sotto il profilo logico può comportare che il giudice non sia in grado di ravvisare l'esistenza o la fattibilità della causa giuridica della proposta concordataria, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal debitore.

Il professionista che attesta la fattibilità del piano non deve modificarlo, ma deve verificare se il piano proposta dal debitore sia fattibile e se sia il migliore possibile.

Infatti, l'art. 161 L.F. prevede che: «Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano».

Il controllo del giudice è teso a garantire l'idoneità della documentazione prodotta a consentire che i creditori possano formarsi una opinione consapevole e fondata circa il merito e la convenienza della proposta concordataria.

Tale sindacato si estende quindi alla verifica della legalità della proposta anche in relazione ai criteri utilizzati per la suddivisione dei creditori in classi, divisione che deve riflettere interessi sostanziali comuni e non solo una mera assimilazione formale.

In particolare, l'aggiramento del divieto ad esercitare il diritto di voto ai creditori ipotecari integra abuso del diritto, in quanto viola l'art. 177 L.F.

Per esempio, ciò può ravvisarsi se, a fronte di immobili in costruzione, viene creata una classe di creditori formalmente chirografari (e quindi con diritto di voto) ma in realtà garantiti dall'estensione agli accrescimenti della prelazione ipotecaria (art. 2811 c.c.) che gli assicura il pagamento integrale.

Anche l'abuso della procedura concorsuale, quando la proposta di concordato viene successivamente integrata e ripetuta senza che vi sia stato un effettivo cambiamento della situazione sostanziale, può essere sanzionato a seguito del sindacato del giudice.

Per evitare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, occorre quindi prestare la giusta attenzione ai criteri di suddivisione in classi dei creditori e alla coerenza logica sia del piano proposto che della relazione che ne attesta la fattibilità.


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