Data: 04/03/2016 18:55:00 - Autore: Emanuele Mascolo
Il Tar Puglia Bari, con la Sentenza n. 232/2015, ha affrontato la questione della validit� o meno della volont� di una societ� di partecipare a gare di appalto, nel caso in cui, durante la presentazione della domanda telematica, vi sia un errore nell'inserimento del file pdf.
Il riferimento normativo, per comprendere meglio la questione, � il D. Lgs. n 163/2006.
L'art. 38 del D. Lgs richiamato, infatti potrebbe portare a ritenere assenti i requisiti di partecipazione, non essendo stata eseguita correttamente la procedura di iscrizione al bando di gara.
Ci� discende sostanzialmente dal fatto che l'articolo in questione, fa rientrare anche "l'incompletezza e ogni altra irregolarit� essenziale delle dichiarazioni sostitutive" tra gli elementi per cui il concorrente dovrebbe pagare una sanzione alla cosiddetta stazione appaltante, cio� al gestore che prende in carico le iscrizioni dei partecipanti.
Il T.A.R. Puglia Bari, conformandosi ai precedenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, ter, 10 giugno 2015, n. 8143; T.A.R. Toscana, sez. II, 18 marzo 2015, n. 444) ha ribadito che non vi � "la carenza di un elemento essenziale" in casi come quelli descritti.
N� d'altro canto, si pu� parlare di disparit� di trattamento.
Con la sentenza in commento, inoltre, il Tar ha chiarito che il fatto di considerare la svista nell'inserimento del file come carenza di volont� � un " artificio retorico " che � cosa diversa "dalla effettivit� dei comportamenti concreti tenuti dai partecipanti alla gara in esame".
Di conseguenza, il cosiddetto soccorso istruttorio secondo il giudice amministrativo, non occorreva nel caso in questione, poich� la stazione appaltante aveva gi� il possesso di tutti i dati necessari.
Ed infatti, l'art. 18, co. 2, della L. n. 241/1990, dispone che "qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualit� sono attestati in documenti gi� in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi".

Dott. Emanuele Mascolo
praticante avvocato abilitato al patrocinio

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