Data: 04/03/2016 18:55:00 - Autore: Emanuele Mascolo
Il Tar Puglia Bari, con la Sentenza n. 232/2015, ha affrontato la questione della validità o meno della volontà di una società di partecipare a gare di appalto, nel caso in cui, durante la presentazione della domanda telematica, vi sia un errore nell'inserimento del file pdf.
Il riferimento normativo, per comprendere meglio la questione, è il D. Lgs. n 163/2006.
L'art. 38 del D. Lgs richiamato, infatti potrebbe portare a ritenere assenti i requisiti di partecipazione, non essendo stata eseguita correttamente la procedura di iscrizione al bando di gara.
Ciò discende sostanzialmente dal fatto che l'articolo in questione, fa rientrare anche "l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive" tra gli elementi per cui il concorrente dovrebbe pagare una sanzione alla cosiddetta stazione appaltante, cioè al gestore che prende in carico le iscrizioni dei partecipanti.
Il T.A.R. Puglia Bari, conformandosi ai precedenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, ter, 10 giugno 2015, n. 8143; T.A.R. Toscana, sez. II, 18 marzo 2015, n. 444) ha ribadito che non vi è "la carenza di un elemento essenziale" in casi come quelli descritti.
Né d'altro canto, si può parlare di disparità di trattamento.
Con la sentenza in commento, inoltre, il Tar ha chiarito che il fatto di considerare la svista nell'inserimento del file come carenza di volontà è un " artificio retorico " che è cosa diversa "dalla effettività dei comportamenti concreti tenuti dai partecipanti alla gara in esame".
Di conseguenza, il cosiddetto soccorso istruttorio secondo il giudice amministrativo, non occorreva nel caso in questione, poichè la stazione appaltante aveva già il possesso di tutti i dati necessari.
Ed infatti, l'art. 18, co. 2, della L. n. 241/1990, dispone che "qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi".

Dott. Emanuele Mascolo
praticante avvocato abilitato al patrocinio

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