Data: 16/01/2016 07:30:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - Tizio ricorre per l'annullamento di un'ordinanza di ingiunzione a demolire opere abusive. Questa la vicenda portata all'attenzione del Tar di Ancona (sentenza n. 413/2015), relativa all'ampliamento di un garage, dove una parte di esso originariamente esistente era stata già in precedenza condonata per silenzio assenso. 

Il ricorrente sostiene, innanzi al giudice amministrativo, trattarsi di "ampliamento", da qualificarsi come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione (con sanzione applicabile di tipo pecuniario e non demolitorio). 

Ritiene altresì che non si è in presenza di variazione essenziale ai sensi della legge regionale in quanto il volume abusivo è pari a circa il 2% di quello complessivo dell'immobile principale e, tra l'altro, che il comune non ha considerato il pregiudizio derivante all'immobile nel suo insieme da un eventuale demolizione della parte interessata. 

Quali sono le considerazioni del Tar?

Ebbene, a parte il fatto che la natura dell'intervento edilizio viene ritenuta "nuova costruzione" e che la sanzione applicabile è demolitoria qualunque norme del T.U. si applichi al caso concreto, il Collegio specifica che nessuna prova è stata data in ordine al possibile danno che verrebbe arrecato alla parte di manufatto conforme dall'eventuale demolizione della porzione abusiva. 

Cosa fare in casi analoghi?

Organizzare bene una prova tecnica: dimostrare il problema a carico della parte di immobile in regola nascente dall'eventuale demolizione della parte abusiva (eventualmente notificando alla controparte specifiche censure tecniche anche prima del contenzioso, nelle quali dissertare e comprovare i pericoli sulla statica dell'edificio). 

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi:

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog: www.pandolfistudiolegale.it


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