Data: 13/01/2016 21:10:00 - Autore: Avv. Linda Zigarella
Avv. Linda Zigarella - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25529 del 18 dicembre 2015, ha analizzato la questione di procedibilit� del giudizio di appello nel caso in cui non via sia il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, dell'originale dell'atto con la debita e regolare notifica.

La Suprema Corte ha precisato che la sanzione dell'improcedibilit� dell'appello, ex art. 348, comma primo, c.p.c, non riguarda l'omessa osservanza delle forme di costituzione, ma attiene alla mancata tempestiva costituzione dell'appellante e in particolare al principio del raggiungimento dello scopo. Quindi non pu� essere dichiarata l'improcedibilit� se l'appellante che si sia costituito con velina abbia, poi, depositato l'originale notificato.

Il problema si sposta, a questo punto, sul termine entro il quale l'appellante deve depositare l'atto in originale debitamente notificato. 
Alcune pronunce della Cassazione precisano che l'appellante deve depositare l'originale entro la prima udienza di trattazione al fine di sanare la nullit� della costituzione in giudizio, mentre altra parte della giurisprudenza ritiene che non vi sia alcun limite temporale al deposito dell'originale notificato.

Si tratterebbe, quindi, di una nullit� sanabile.

A questo punto al fine di risolvere il nodo gordiano � stato richiesto l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Dobbiamo precisare, per�, che le due teorie precedentemente esposte sono diametralmente diverse. Una parla di improcedibilit� dell'azione, l'altra di nullit� sanabile. Ma cosa succede se vi � la costituzione in giudizio dell'appellato? Del resto, l'atto ha raggiunto il suo scopo entrando nella sfera di conoscibilit� dell'appellato dandone prova con la costituzione in giudizio.

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