Data: 08/01/2016 19:56:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Brutta disavventura per un turista che si accingeva a raggiungere la spiaggia: fatale l'ultimo scalino della scaletta di ferro che dalla strada porta al mare e la scivolata che provoca all'uomo una rovinosa caduta e danni alla schiena. Ciononostante non è colpa del Comune: l'avventore avrebbe dovuto, infatti, tenere un comportamento più prudente, adeguato allo stato dei luoghi e per tutelare la propria incolumità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 56/2016 (qui sotto allegata) depositata il 7 gennaio 2016. Sia in primo che in secondo grado il turista vede rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni cagionati da cosa in custodia, contro il Comune di Catania, per essere scivolato mentre si stava recando a mare. Secondo la difesa la caduta dal ventiseiesimo scalino di una scaletta in ferro che dal solarium, a livello stradale, consentiva la discesa a mare è provocata dalla mancanza di un prodotto antisdrucciolevole. In più, viene evidenziato che lo scalino "incriminato" si trovava nella parte terminale della scala, immerso nell'acqua. Anche gli Ermellini, tuttavia, concordano con i giudici di merito nel ritenere non sussistente la responsabilità per custodia del Comune ex art. 2051 c.c., mancando la prova circa il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Il fatto che sugli ultimi gradini della scala non fossero applicate strisce antiscivolo non è una circostanza incompatibile con una struttura dei gradini di per sé predisposta per evitare di scivolare. Inoltre, come evidenziato dai giudici di merito, il particolare contesto in cui era avvenuto l'infortunio (una lunga discesa in mare attraverso una scala) richiedeva da parte dei fruitori una particolare attenzione ad esso adeguata. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto formulati dalla Cassazione secondo cui "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia" Inoltre, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, "ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno". A ciò deve aggiungersi che "l'allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità. Il ricorso va pertanto rigettato.
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