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Data: 10/01/2016 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Tra le numerose novità che l'emanazione della legge di Stabilità 2016 ha portato con sé, un ruolo di rilievo lo assumono anche le modifiche apportate al processo civile e al processo amministrativo. Per quanto riguarda il primo, infatti, oggi, con l'entrata in vigore del nuovo testo, la trattazione orale della causa non sarà più possibile esclusivamente dinanzi al giudice unico, ma essa potrà avvenire anche dinanzi al collegio. Sostanzialmente, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale sarà ora possibile avvalersi del meccanismo di cui all'articolo 281-sexies del codice di rito. Sulla base di tale norma, più nel dettaglio, il giudice, una volta fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva. La sentenza, quindi, è pronunciata al termine della discussione, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si tratta di una riforma che assume ancora più interesse se solo si considera che essa si pone sulla scia della sentenza numero 266/2014, con la quale la Corte Costituzionale aveva rigettato la questione circa la legittimità dell'articolo 189 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies. Per la Consulta, infatti, l'intervento richiesto non poteva essere soddisfatto, trattandosi di una vera e propria modifica legislativa, alla quale avrebbe dovuto provvedere, appunto, il legislatore. Ciò che ha fatto la legge di stabilità, in realtà, è stato solo specificare che tra i rimedi preventivi che costituiscono condizione di procedibilità per chiedere l'indennizzo per irragionevole durata del processo sulla base della legge Pinto, quello della richiesta di trattazione orale della causa va esteso anche ai casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Venendo invece al processo amministrativo, la manovra finanziaria rileva per aver apportato al decreto legislativo numero 104 del 2010 (che lo regola) due interessanti innovazioni. Innanzitutto, infatti, si è stabilito che l'indennità di mora prevista nell'ambito del giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme decorre dall'ordine di pagamento contenuto in sentenza. Essa, inoltre, se è stabilita in misura pari agli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua. Inoltre, si è previsto che il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, può decidere sull'istanza di prelievo di cui all'articolo 71 con sentenza in forma semplificata, resa in camera di consiglio. |
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