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Data: 12/01/2016 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con l'ordinanza numero 225/2016, depositata in data 11 gennaio (qui sotto allegata), la sesta sezione civile della Corte di cassazione è tornata, per l'ennesima volta, a pronunciarsi in materia di separazione e divorzio. Questa volta chiarendo che la mancata produzione dei conti correnti bancari può rappresentare una prova a discapito del coniuge che non abbia eseguito la richiesta in tal senso del giudice. Più in particolare, la Corte ha precisato che quando la richiesta è rivolta ad entrambe le parti ed entrambe abbiano osservato lo stesso contegno (adempiendovi o non adempiendovi), tale comportamento risulta neutro. Lo stesso, però, non può dirsi quando una parte abbia lealmente eseguito la richiesta e l'altra no. Insomma: per quanto riguarda la prova circa la capacità reddito-patrimoniale dei coniugi, se il giudice ha chiesto ad entrambi di esibire la documentazione relativa ai loro rapporti bancari ma una sola vi abbia provveduto, il giudice che decida di farne uso per i suoi accertamenti giudiziali è tenuto a motivare circa il significato del comportamento omissivo della parte inottemperante. L'asimmetria comportamentale e informativa, infatti, costituisce un comportamento da cui desumere argomenti di prova a norma del secondo comma dell'articolo 116 del codice di rito. Così la Corte di cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza con la quale egli era stato condannato a mantenere la sua ex moglie nonostante questa si fosse rifiutata di produrre in giudizio i propri estratti conto bancari. La donna, peraltro, aveva anche un nuovo compagno. A tal proposito i giudici di legittimità hanno precisato che l'instaurazione di una nuova famiglia, anche se solo di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita che caratterizzavano la precedente convivenza matrimoniale. Con la conseguenza che essa fa venire definitivamente meno la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'ex coniuge.
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