|
Data: 13/01/2016 06:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() Tale circostanza, infatti, � del tutto precaria e risolubile da parte dell'avente diritto con gli ordinari strumenti previsti dal nostro ordinamento per il recupero del possesso o della detenzione. Il giudice dell'assegno divorzile, invece, � tenuto a calcolare la misura di quest'ultimo tenendo conto degli effettivi bisogni del coniuge pi� debole e della possibilit� che questi siano soddisfatti misurando le disponibilit� economiche di entrambe le parti interessate e i loro standard di vita a regime. Egli, viceversa, non deve tenere conto anche delle situazioni provvisorie, come tali destinate, prima o poi, a venire meno. A chiarirlo � l'ordinanza numero 223, pubblicata dalla Corte di cassazione in data 11 gennaio 2016 (qui sotto allegata). I giudici hanno anche precisato che, rispetto all'occupazione dell'immobile, non pu� trovare applicazione il principio in base al quale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, � necessario tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale dei coniugi, ricomprendendovi l'uso di una casa di abitazione in ragione del risparmio di spesa rispetto a un'eventuale locazione. Infatti, nel caso di specie, l'appartamento risulta di fatto occupato e la valutazione di utilit� fuoriesce dall'ambito dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi. Anche l'eventuale difficolt� di liberazione dell'immobile resta un dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali. |
|