Data: 15/01/2016 15:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Cancello automatico difettoso, brutta batosta per il condomino che subisce danni al proprio veicolo a causa della chiusura asimmetrica dell'impianto. 
A doverlo risarcire � il condominio, responsabile a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c.: nonostante l'acclarato pericolo di malfunzionamento, infatti, il gestore ha continuato a far funzionare il cancello guasto considerando improbabile l'ipotesi di un sinistro che, invece, � avvenuto.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Trento nella sentenza n. 316/2015 (giudice Orpello).
Il magistrato ha rilevato la responsabilit� dell'ente di gestione per il danno provocato all'auto in manovra di un proprietario.  
L'apparato automatico presentava un malfunzionamento laddove un'anta del cancello rimaneva aperta mentre l'altra chiusa: giustificato, dunque, fare affidamento nella stabilit� della posizione del cancello, non sospettando che la struttura fosse, invece, ancora in movimento. 
Ed � per questo motivo che la manovra in cortile effettuata dal condomino, neppure salvato dalle fotocellule, si risolve con un danneggiamento a causa della struttura automatizzata

Tale impianto, chiarisce il giudice, � sottoposto alla direttiva europea macchine e quindi il proprietario esclusivo di un appartamento nel condominio va considerato quale consumatore e gli viene riconosciuto un "elevato livello di tutela" dal codice del consumo
Non � abnorme la consentita manovra di retromarcia effettuata dall'automobilista poi rimasto schiacciato dal cancello in chiusura, pertanto non assume rilievo alcuno la delibera dell'assemblea condominiale che sceglie di non indennizzarlo. 
Il proprietario del veicolo potr� infatti agire per tutelare la propria pretesa risarcitoria entro i termini ordinari di prescrizione. 

In tal senso, non assume alcuna rilevanza la circostanza che ad effettuare la manovra coinvolta nel sinistro sia stato un condomino, quindi una persona a conoscenza delle anomalie di funzionamento dell'impianto automatico: anzi, secondo il giudice ci� denota a fortiori il potenziale pericolo, tanto pi� per chi � del tutto estraneo, allorch� si ha una parziale visuale di esso.

L'ente di gestione dovr� provvedere a risarcire il condomino per 2.800 euro a titolo di danni, che dovr� coprire l'assicurazione: la somma, tuttavia, sarebbe potuta essere ancora maggiore se la parte avesse provveduto a fornire anche la fattura del carrozziere con bonifico e delle immagini pi� chiare del  danneggiamento, senza invece limitarsi ad una valutazione di parte. 

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