|
Data: 14/01/2016 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva militare, così come introdotta dall'art. 7, comma 1, della legge 231 del 2000, non ha abolito tale servizio di leva, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a ipotesi eccezionali, rilevanti sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Niente "abolitio criminis" per quanto riguarda le condanne per renitenza: tuttavia, trattandosi di "successione delle leggi del tempo", vanno applicate le disposizioni più favorevoli al reo, tranne in caso sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione prima penale, nella sentenza n. 517/2016 (qui sotto allegata) depositata l'8 gennaio. Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'Appello di Bologna la revoca di una sentenza della Corte d'Appello di Lecce, divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di renitenza alla leva militare obbligatoria. Immediata la risposta del reo dinnanzi agli Ermellini: la "naja" è stata abrogata dalla legge 231 del 2000, con conseguente applicazione dei principio di successione di leggi penali in senso favorevole al reato previsto dall'art. 2, comma 4, cod. pen., quindi non essendo più "la leva" imposta dalla legge non sarebbe più stata operante la fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta elusiva. In realtà, chiariscono i giudici di Cassazione, il servizio di leva non è stato abolito, anche perché ritenere definitivamente e totalmente soppressa l'obbligatorietà della leva militare sarebbe un'interpretazione in contrasto con l'art. 52, comma 2, della Costituzione secondo cui "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge". Quini "la nuova disciplina sul reclutamento militare, non avendo integralmente soppresso l'istituto del servizio di leva obbligatorio, non ha comportato una abolitio criminis totale della relativa fattispecie, ma soltanto una riduzione della possibile sfera di operatività dell'illecito penale". Pertanto, per i fatti di renitenza alla leva commessi anteriormente all'intervenuta modifica legislativa devono applicarsi i principi penalistici contenuti all'art. 2, comma 4, cod. pen., con applicazione della normativa più favorevole, che è applicabile, a contrario, se è stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. Ed è proprio quanto attiene al caso in esame, dove la richiesta di revoca aveva riguardato una sentenza ormai cristallizzata, quella della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 13/11/2003, divenuta irrevocabile il 16/11/2004.
|
|