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Data: 22/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi A norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, l'"occasione di lavoro" che condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro si può ravvisare, oltre che nei casi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, anche nei casi di rischio cd. improprio non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro, ma comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5354/02, ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a una lavoratrice che era scivolata mentre camminava sul pavimento della cucina dello stabilimento industriale nel quale lavorava, per svolgere le mansioni cui era addetta. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali (interni o esterni al luogo di lavoro) che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa.
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