Data: 16/01/2016 15:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Di certo non pu� dirsi che la legge di stabilit� 2016 sia stata una legge poco innovativa. 

Innumerevoli le novit� introdotte e tantissimi i settori coinvolti. 

Un'innovazione tra quelle che non possono di certo essere dimenticate � quella avente ad oggetto il leasing abitativo

Si ricorda che il leasing � quel contratto con il quale un soggetto d� in locazione a un altro soggetto un bene acquistato proprio su indicazione di quest'ultimo. 

Decorso un determinato periodo, l'utilizzatore potr� eventualmente decidere di riscattare tale bene e divenirne, cos�, proprietario. 

� una figura contrattuale sempre pi� diffusa, ma che non conosce una normativa specifica nel nostro ordinamento. 

O meglio, non la conosce in via generale, perch� oggi la legge di stabilit� l'ha codificata, seppure con riferimento a quella avente ad oggetto le abitazioni.  

Definizione di leasing abitativo

Ad occuparsene, in particolare, sono i commi 76 e seguenti, che definiscono il leasing abitativo come quel contratto, fiscalmente agevolato, attraverso il quale una banca o un altro intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario si obbligano nei confronti di un loro cliente ad acquistare un edificio o a farlo costruire, secondo la volont� del cliente stesso.

Tale edificio sar� poi messo dalla banca a disposizione del cliente, che lo utilizzer� come sua abitazione principale dietro pagamento di un canone per un periodo prestabilito.

Decorso tale periodo, il cliente potr� decidere se acquistare la propriet� dell'edificio, con il pagamento del prezzo gi� stabilito nel contratto di leasing.

Sospensione del pagamento

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilit�, al ricorrere di ipotesi ben determinate, l'utilizzatore ha diritto a sospendere il pagamento del canone pattuito.

Ci� pu� avvenire, in particolare, nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro subordinato di cui il cliente � parte, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di et� con diritto a pensione, di dimissioni non sorrette da giusta causa e di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La sospensione dal pagamento pu� aversi, poi, nel caso in cui il lavoratore veda cessare i suoi rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o i rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale.

Restano fuori i casi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di dimissioni non sorrette da giusta causa.

In ogni caso, della sospensione il cliente pu� avvalersi una sola volta e per massimo dodici mesi. Il tutto senza aggravi particolari.

Terminata la sospensione, salvo eventuale rinegoziazione, il pagamento riprende secondo le modalit� con le quali si verificava in precedenza.

Inadempimento dell'utilizzatore

La legge di stabilit� si occupa anche dei casi di risoluzione del leasing abitativo per inadempimento dell'utilizzatore.

In tal caso, la banca o l'intermediario hanno diritto alla restituzione del bene e devono corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita dell'edificio o da altra sua collocazione, avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del presso pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.

La differenza negativa che eventualmente dovesse risultare � corrisposta dall'utilizzatore al concedente.



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