Data: 14/01/2016 21:51:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - No all'alcoltest e al verbale che accerta la guida in stato di ebbrezza se l'automobilista non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Lo ha affermato la dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 4618/2015, accogliendo il ricorso di un automobilista, il quale, dopo aver investito un pedone, provocandone la morte, è stato sottoposto dalla polizia all'alcoltest, senza però essere informato della possibilità di farsi assistere da un difensore.

Richiamando la giurisprudenza in materia, il tribunale capitolino ha ricordato che l'obbligo di avviso "non ricorre al di fuori delle ipotesi di emersione di figure di reato e quindi nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una mera attività di polizia amministrativa". Laddove invece l'accertamento è funzionale ad un'indagine penale, in quanto la sua effettuazione è conseguenza di un sinistro stradale, si esula dall'ambito amministrativo, e diventa obbligatorio avvisare il conducente che può avvalersi della presenza del suo difensore.

L'alcoltest, ossia la verifica mediante etilometro dello stato di ebbrezza, ai sensi del Codice della Strada (art. 186, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992), infatti, ha precisato il giudice romano, da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l'alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi e come tale deve essere effettuato previo avvertimento della facoltà di essere assistito dal proprio legale (artt. 354 e 356 c.p.p.)".

Nel caso di specie, il tasso rilevato era al di sotto della soglia di 0,8 g/l e quindi le sanzioni per il conducente consistevano in una multa e nella sospensione della patente (da 3 a 6 mesi), entrambe annullate a seguito dell'invalidità del verbale.


Tutte le notizie