Data: 15/01/2016 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Sanzioni amministrative più alte e immediata efficacia per chi guida senza aver conseguito la patente, con il fine di rafforzare il carattere dissuasivo delle disposizioni. Ad affermarlo è il Ministero dei Trasporti, commentando in una nota le disposizioni approvate oggi dal Consiglio dei Ministri sulla depenalizzazione di una serie di reati, ex lege n. 67/2014 (leggi: "Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati definitivamente cancellati").

Depenalizzazione che comprende, appunto, anche chi sarà trovato alla guida senza patente.

Una misura che a detta del Mit aumenterà "il fattore di deterrenza", considerato che fino ad oggi, chi veniva "beccato" senza aver conseguito il titolo abilitativo era punito con l'ammenda da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro, e visto "l'enorme carico di cause pendenti nei tribunali", la previsione di una sanzione pecuniaria penale, di competenza della magistratura faceva intervenire in molti casi la prescrizione del reato, non consentendo così la punizione efficace dei trasgressori.

Ora, invece, la forbice della sanzione innalza da 5mila a un massimo di 30mila e la stessa sarà irrogata nell'immediatezza, direttamente dall'organo accertatore, e dovrà essere pagata entro 60 giorni.

Trascorso tale periodo, si legge ancora nella nota del ministero, "l'importo della sanzione diventa esigibile e, di conseguenza, l'organo accertatore può avviare la procedura esecutiva per il recupero del credito. Anche in questo caso c'è una più efficace azione punitiva".

Ad essere confermato è inoltre il trattamento in caso di "recidiva": se la cosa si ripete nell'arco di un biennio, infatti, il trasgressore sarà punito con la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.

Per chiarezza, specifica, infine, il Mit, nel provvedimento non si parla "di coloro che, pur avendo conseguito la patente, non l'abbiano con sé nel momento del controllo. In questo caso si tratta già di una sanzione amministrativa".

In ogni caso, si ricorda che l'art. 116, comma 15, del Codice della Strada, punisce con la stessa sanzione di chi si trova alla guida senza aver mai conseguito la necessaria abilitazione, anche i conducenti che guidano senza patente "perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici".


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