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Data: 20/01/2016 18:00:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei Abogado Francesca Servadei - Con sentenza del 12 gennaio 2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto l'annosa questione riguardante l'arresto in "quasi flagranza". In un primo momento � d'obbligo soffermare l'attenzione sul concetto di flagranza, il quale, escludendo particolari indagini per la esistenza del reato e la corrispettiva individuazione del colpevole, si cristallizza in un preciso momento, ossia quando "chi, subito dopo il reato, � inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, o da altre persone ovvero � sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato, immediatamente prima". Da ci� si desume, pertanto, che il concetto di flagranza si inscrive in un arco temporale molto ristretto, ossia subito dopo il reato, ovvero quasi contestualmente a quando il reo sia sorpreso con cose o tracce derivanti da reato. La giurisprudenza di legittimit� nel corso degli anni ha avuto orientamenti contrastanti sull'argomento. Per la sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione n. 3032 del 1999, la quasi flagranza non si verifica nel caso in cui l'inseguimento ad opera della Polizia Giudiziaria dell'indagato � iniziato a seguito di informazioni avute da terze persone. Tale orientamento � stato successivamente avallato da una cospicua giurisprudenza di Piazza Cavour, per esempio con la sentenza 17619/2004, pronunciata dalla IV Sezione, ovvero, la pronuncia num. 15912/ 2013 della IV Sezione della Suprema Corte ed un recente orientamento del 2014 con sentenza 43394 emessa dalla I Sezione della Cassazione. Di segno totalmente diverso, sono le pronunce per le quali la quasi flagranza consiste in uno stretto legame tra azione penalmente rilevante e limitazione della libert� alla luce del quale vi sia l'individuazione del colpevole mediante la continuit� dell'attivit� di controllo svolta dagli agenti di sicurezza. Nello specifico, � lecito osservare che l'orientamento adottato si conforma a quello precedentemente espresso da altre pronunce della Suprema Corte (cfr., sentenze nn. 2738/1999; 4348/2003; 6916/2011), nelle quali � stato riconosciuto lo stato di quasi flagranza, e quindi l'intervento degli operanti nell'immediatezza del reato, sulla base di dichiarazioni rese da testimoni oculari e correi. Da quanto si evince, per molto tempo, � venuto a mancare un orientamento al quale potersi conformare e proprio tale lacuna ha spinto Tale orientamento � stato finalmente ottenuto con la sentenza in commento, alla luce della quale gli Ermellini hanno statuito che lo stato di quasi flagranza non pu� sussistere sulla base di informazioni fornite dalla vittima ovvero da terzi nella immediatezza del fatto.
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