Data: 24/01/2016 17:00:00 - Autore: Avv. Marcella Ferrari

di Avv. Marcella Ferrari � marciferrari@gmail.com

Come attivarsi nel caso in cui il pacco, spedito tramite il servizio postale, non giunga a destinazione?

Prima di rispondere al quesito occorre inquadrare la fattispecie normativa di riferimento.

Quando un soggetto si rivolge al servizio postale conclude con esso un contratto di trasporto di cose[1]. Trattasi di un contratto a favore di terzo, in cui il mittente incarica il vettore di trasportare una res al destinatario[2]. Il vettore � costituito custode del bene che gli viene consegnato. A tal proposito si parla di una responsabilit� ex recepto, in quanto essa scaturisce dalla mera ricezione della cosa da parte del vettore. L'art. 1693 c.c. dispone che il vettore sia responsabile della perdita e dell'avaria della cosa dal momento in cui la riceve. Al fine di spogliarsi di tale responsabilit� egli non deve dimostrare di aver agito con diligenza ma fornire una prova negativa, vale a dire che la perdita del bene sia dipesa da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Una volta appurata la responsabilit� del vettore resta da chiarire come debba muoversi il destinatario che non abbia ricevuto il pacco.

Il mittente, il destinatario o persona da essi delegata, in caso di smarrimento o danneggiamento della res, sono legittimati a rivolgere un reclamo alle Poste nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di spedizione del pacco; le Poste dovranno fornire una risposta nei 45 giorni successivi alla ricezione del reclamo[3]. In caso di perdita totale del bene, il destinatario ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di spedizione e, a seconda della tipologia di spedizione[4], ha altres� diritto di vedersi riconosciuto il valore dichiarato del bene.

Nel caso in cui le Poste neghino il rimborso, o quello proposto non sia ritenuto congruo, si pu� adire l'autorit� giudiziaria invocando la responsabilit� per inadempimento; sar� competente il giudice di pace qualora il valore della controversia non ecceda i 5 mila euro.
Si ricorda che � possibile esperire un tentativo di mediazione rivolgendosi ad apposito organismo.

Avv. Marcella Ferrari � Avvocato del Foro di Savona

Email: marciferrari@gmail.com
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[1] Il trasporto pu� essere di persone o di cose ed � il contratto con cui una parte (vettore) si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.).

[2] Il contratto a favore di terzo � disciplinato dall'art. 1411 c.c. ed � il negozio con cui il promittente si impegna con lo stipulante ad effettuare delle prestazioni a favore di un terzo. Il suddetto contratto attribuisce al terzo il diritto di pretendere l'adempimento del contratto; nel caso di specie, quindi, il destinatario (terzo) ha titolo per agire contro il vettore (promittente).

[3] Le modalit� ed i termini per la proposizione del reclamo sono contenuti nelle condizioni generali di servizio (art. 32) e nella carta della qualit� consultabili sul sito delle Poste italiane. In particolare � previsto che il reclamo possa essere rivolto tramite raccomandata alla Casella Postale 160 � 00144 Roma, on line sul sito delle poste o telefonicamente tramite il numero 803.160 (pag. 12 Carta della qualit�).

[4] Per ogni tipologia di spedizione � prevista un diverso indennizzo, di seguito il link: https://www.poste.it/risorse/assistenza/pdf/schema_riepilogativo_rimborsi_indennizzi.pdf


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