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Data: 24/01/2016 17:00:00 - Autore: Avv. Marcella Ferrari di Avv. Marcella Ferrari – marciferrari@gmail.com Come attivarsi nel caso in cui il pacco, spedito tramite il servizio postale, non giunga a destinazione? Prima di rispondere al quesito occorre inquadrare la fattispecie normativa di riferimento. Quando un soggetto si rivolge al servizio postale conclude con esso un contratto di trasporto di cose[1]. Trattasi di un contratto a favore di terzo, in cui il mittente incarica il vettore di trasportare una res al destinatario[2]. Il vettore è costituito custode del bene che gli viene consegnato. A tal proposito si parla di una responsabilità ex recepto, in quanto essa scaturisce dalla mera ricezione della cosa da parte del vettore. L'art. 1693 c.c. dispone che il vettore sia responsabile della perdita e dell'avaria della cosa dal momento in cui la riceve. Al fine di spogliarsi di tale responsabilità egli non deve dimostrare di aver agito con diligenza ma fornire una prova negativa, vale a dire che la perdita del bene sia dipesa da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Una volta appurata la responsabilità del vettore resta da chiarire come debba muoversi il destinatario che non abbia ricevuto il pacco. Il mittente, il destinatario o persona da essi delegata, in caso di smarrimento o danneggiamento della res, sono legittimati a rivolgere un reclamo alle Poste nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di spedizione del pacco; le Poste dovranno fornire una risposta nei 45 giorni successivi alla ricezione del reclamo[3]. In caso di perdita totale del bene, il destinatario ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di spedizione e, a seconda della tipologia di spedizione[4], ha altresì diritto di vedersi riconosciuto il valore dichiarato del bene. Nel caso in cui le Poste neghino il rimborso, o quello proposto non sia ritenuto congruo, si può adire l'autorità giudiziaria invocando la responsabilità per inadempimento; sarà competente il giudice di pace qualora il valore della controversia non ecceda i 5 mila euro. Avv. Marcella Ferrari – Avvocato del Foro di Savona Email: marciferrari@gmail.com [1] Il trasporto può essere di persone o di cose ed è il contratto con cui una parte (vettore) si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.). [2] Il contratto a favore di terzo è disciplinato dall'art. 1411 c.c. ed è il negozio con cui il promittente si impegna con lo stipulante ad effettuare delle prestazioni a favore di un terzo. Il suddetto contratto attribuisce al terzo il diritto di pretendere l'adempimento del contratto; nel caso di specie, quindi, il destinatario (terzo) ha titolo per agire contro il vettore (promittente). [3] Le modalità ed i termini per la proposizione del reclamo sono contenuti nelle condizioni generali di servizio (art. 32) e nella carta della qualità consultabili sul sito delle Poste italiane. In particolare è previsto che il reclamo possa essere rivolto tramite raccomandata alla Casella Postale 160 – 00144 Roma, on line sul sito delle poste o telefonicamente tramite il numero 803.160 (pag. 12 Carta della qualità). [4] Per ogni tipologia di spedizione è prevista un diverso indennizzo, di seguito il link: https://www.poste.it/risorse/assistenza/pdf/schema_riepilogativo_rimborsi_indennizzi.pdf |
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