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Data: 21/01/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con una recente ordinanza, la nona sezione civile del Tribunale di Milano ha offerto un'importante precisazione in materia di contenziosi aventi ad oggetto il diritto di famiglia. Il giudice meneghino, infatti, ha chiarito che quando vi è un minore conteso tra i genitori e il giudice incarica il C.T.U. di ascoltare il piccolo, mamma, papà e avvocati possono presenziare all'audizione solo se il magistrato stesso li abbia autorizzati. Viceversa, essi devono lasciare che il bimbo si esprima senza i condizionamenti che potrebbero derivare dalla loro presenza. A impedire in tali ipotesi l'applicazione del secondo comma dell'articolo 194 c.p.c., infatti, è il nuovo articolo 336 bis del codice civile, introdotto dal decreto legislativo numero 154 del 2013. Del resto, è chiaro che non è possibile paragonare l'ascolto di un minore conteso dai genitori da parte dello psicologo o dello psichiatra a qualsiasi altra operazione compiuta da un consulente tecnico d'ufficio. Con riferimento a simili casi, infatti, la particolare delicatezza degli interessi in gioco, unita alle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino, hanno orientato le recenti riforme del diritto di famiglia verso una tutela particolare e più serrata. Il Tribunale di Milano, tuttavia, non dimentica che, almeno gli avvocati, hanno interesse a conoscere le modalità con cui l'audizione viene condotta. Infatti, a tal proposito, gli stessi avrebbero potuto chiedere di partecipare all'incontro dietro un vetro specchio, avvalendosi dell'impianto di amplificazione. Visto che però, nel caso di specie, nessuno aveva espresso la volontà che l'audizione venisse condotta nella sala d'ascolto presente in tribunale, l'incontro tra C.T.U. e bambino è inevitabilmente restato riservato. |
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