Data: 22/01/2016 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - L'automobilista che investe un pedone sulle strisce pu� essere costretto a tornare a scuola guida, anche se non ha commesso alcuna infrazione. Si tratta, infatti, di una misura precauzionale che dipende, in buona sostanza, dalla sensibilit� degli agenti di polizia accertatori.

Lo ha stabilito la prima sezione del Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 12/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un automobilista avverso il provvedimento di revisione della patente disposto dalla motorizzazione.

Acclarata la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto un pedone sulle strisce pedonali, causandogli un grave trauma con ricovero in ospedale, l'uomo tenta la via del ricorso al giudice amministrativo, eccependo la scarsa visibilit� del luogo e la mancata contestazione di infrazioni stradali, lamentando altres� l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento ricevuto, basato essenzialmente sulla segnalazione dei carabinieri senza spiegare le ragioni del dubbio sulla sua capacit� tecnica alla guida.

Le sue tesi per� non hanno successo.

Pur apprezzando le attenuanti circa la scarsa visibilit� ed illuminazione delle strisce in questione, il Tar ha spiegato infatti che dalle risultanze del rapporto dei carabinieri il fatto risulta oggettivamente di una certa gravit� e quindi aldil� degli aspetti soggettivi e dell'assenza di colpa del ricorrente, risulta sufficiente a sorreggere la motivazione dell'atto impugnato.

La giurisprudenza amministrativa, del resto, si legge nella sentenza, "ha pi� volte chiarito che il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneit� tecnica; ci� che legittima l'autorit� competente a disporre la revisione della patente di guida non � quindi rappresentato dalla certezza della responsabilit� del conducente, bens� dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneit� tecnica (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2430/2013)".

Il provvedimento di revisione della patente, in altri termini, "non ha finalit� sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili" ma, � "una misura di tipo precauzionale" adottata laddove sussistano dubbi sul permanere della capacit� di guida dell'interessato.

Nulla da fare quindi per l'uomo che dovr� tornare a scuola guida per sostenere un nuovo esame d'idoneit�.


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