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Data: 23/01/2016 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il sindaco non può inibire le emissioni sonore provenienti dagli annunci dei treni notturni che avvengono in stazione, poiché un simile provvedimento può essere adottato solo dalla Presidenza del Consiglio di Ministri: quando si tratta di servizi pubblici essenziali, infatti, la competenza a emettere ordinanze contingibili e urgenti contro le emissioni oltre soglia appartiene solo all'organo sovraordinato che in tal modo evita difformità nell'azione delle diverse amministrazioni. Lo ha disposto il TAR Lombardia, terza sezione, nella sentenza n. 1920/2015 (qui sotto allegata). Pertanto, va annullata l'ordinanza Sindaco di Como n. 40 che ordina all'azienda di trasporto ferroviario, relativamente alla stazione della città, “il divieto assoluto di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l'ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00". I giudici chiariscono che la materia delle emissioni acustiche prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali, ed in particolare di quello ferroviario, è disciplinata da una legislazione speciale che la sottrae dal regime ordinario, concernendo particolari interessi di rilievo nazionale che necessitano di una disciplina settoriale ed unitaria. Pertanto, "spetta allo Stato e non agli enti locali sia la competenza in ordine all'emanazione delle direttive (piani pluriennali di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali, quindi anche quelle ferroviarie)" ed anche il controllo sul rispetto dell'attuazione delle stesse, per tutelare la continuità e l'efficienza delle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali. In base alla normativa nazionale, puntualmente richiamata dal giudice amministrativo nel provvedimento, la giurisprudenza che si è occupata della questione ha affermato che "in tema di inquinamento acustico, l'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 prevede espressamente la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso ricorrano 'eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente', ma riserva il potere di ordinanza alle Autorità rispettivamente indicate, secondo le competenze di ciascuno, individuando, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri 'nel caso di servizi pubblici essenziali', all'evidente scopo di uniformare l'azione amministrativa applicata alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali". Le attività di annuncio con l'ausilio di altoparlanti, ad avviso del Collegio, vanno ritenute "parte essenziale del servizio pubblico di trasporto ferroviario". Infatti, tale modalità di comunicazione è "necessaria per gli utenti del servizio, sia sotto un profilo informativo – strettamente inerente al servizio stesso – sia sotto un profilo di sicurezza all'interno della stazione ferroviaria". Non può neppure ritenersi che tale mezzo di comunicazione possa essere sostituito con strumenti alternativi, quali i monitor o i display: "gli annunci tramite altoparlanti infatti garantiscono l'immediatezza della comunicazione, effetto questo che non può ottenersi con 'sistemi visivi', con la medesima efficacia ai fini di cui sopra". Pertanto il TAR lombardo annulla l'ordinanza sindacale impugnata condannando il Comune al pagamento delle spese dei giudizi.
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