Data: 24/01/2016 20:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - È colpevole del reato di abbandono di animali il proprietario che trascura il proprio cane facendolo vivere in spazi ristretti e in condizioni tali da produrgli gravi sofferenze psicologiche.

È quanto ha affermato il Tribunale di Trento con la recente sentenza n. 375/2015 (qui sotto allegata), confermando la condanna di un uomo per la colpevole trascuratezza dimostrata nei confronti del proprio cane, ma inquadrandola però nella ipotesi contravvenzionale ex art. 727 c.p. (Abbandono), e non in quella di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p.

Dalle risultanze processuali, a seguito dei sopralluoghi dei carabinieri e del veterinario dell'ufficio igiene, emergeva che il cane, un beagle, era costretto a vivere in un luogo ristretto, ulteriormente limitato dall'uso della catena, privo di cuccia o altre protezioni ed esposto quindi alle intemperie, oltre che circondato dai propri escrementi.

Valutato il compendio istruttorio, il giudice ha ritenuto provato che il cane era tenuto con modalità tali "da arrecare allo stesso gravi sofferenze, incompatibili con la sua natura, avuto riguardo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza ed anche alle acquisizioni delle scienze naturali".

A nulla rileva, per il tribunale trentino, che dalle visite effettuate dal veterinario, peraltro a distanza, non fossero emerse "patologie o segni di sofferenza" evidenti.

Richiamando l'orientamento della Cassazione in materia (cfr. sentenza n. 2774/2005), infatti, ha affermato il giudice "quando le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, non assume efficacia esimente il fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale non abbia subito vere e proprie lesioni dell'integrità fisica".

Per cui, anche se non è emersa una dolosa volontà di cagionare al cane lesioni o di sottoporlo alle altre condizioni previste dall'art. 544-ter c.p., la condotta dell'uomo va senz'altro ricondotta nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p.

Da qui la condanna al pagamento di 2.500 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni, di pari importo, all'Organizzazione Italiana Protezione Animali (OIPA), costituitasi parte civile, nonché alla rifusione delle spese legali.


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