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Data: 25/01/2016 18:56:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Tra le novità introdotte in materia di locazioni abitative, la legge di Stabilità 2016 ha inciso anche sulle regole dell'anagrafe condominiale (leggi: "La Stabilità è legge: ecco tutte le novità e il testo"). Modificando l'art. 13 della l. n. 431/1998, la legge 208/2015 pone a carico esclusivo del locatore due obblighi: - quello di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di trenta giorni e quello di darne "documentata comunicazione", nei successivi 60 giorni, sia al conduttore che all'amministratore del condominio, "anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del Codice civile". Secondo tale disposizione, infatti, novellata dalla riforma del 2012, l'amministratore è tenuto a curare il "registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio". Al successivo comma, inoltre, è previsto che "ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni", disponendo che in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, sia l'amministratore stesso ad attivarsi per acquisire le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili. Per cui la novità di comunicare l'avvenuta registrazione del contratto e, consequenzialmente, i dati anagrafici relativi ai conduttori, com'è evidente, è funzionale agli obblighi di tenuta del registro condominiale, agevolando l'amministratore nel suo compito di censimento e aggiornamento dei dati.
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