Data: 27/01/2016 16:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � E' purtroppo assai frequente che degli immobili subiscano danni a causa di alcune infiltrazioni d'acqua.

Non sempre per� � chiaro chi sia l'effettivo responsabile di simili danni.

A tal proposito, con la recente sentenza numero 95 del 2015, il Tribunale di Firenze � intervenuto a fare chiarezza su un'ipotesi specifica inerente tale questione: quella in cui a subire danni sia il conduttore di un esercizio commerciale.

In particolare, le infiltrazioni erano derivate dalla fuoriuscita d'acqua da un pozzetto di decantazione di propriet� del condominio e avevano danneggiato la cantina del locale, il muro perimetrale e la pavimentazione.

Orbene, nel caso di specie la responsabilit�, come sancito dal giudice, non � del conduttore, ma del condominio.

Nonostante il locatore si sia rivolto giudizialmente contro il proprietario dell'appartamento, infatti, il tribunale toscano ha chiarito che nessuna responsabilit� debba essere addebitata a quest'ultimo.

Sicuramente il locatore, ai sensi dell'articolo 1575 e 1576 del codice civile, deve consegnare la res locata in buono stato di manutenzione ed � tenuto a conservarla in condizioni tali da renderla idonea all'uso convenuto.

Tuttavia, in tal caso, il danno era derivato dal pozzetto di decantazione, appartenente al condominio. Quest'ultimo, quindi, avrebbe dovuto provvedere a risarcire i danni subiti dal conduttore dell'esercizio commerciale. Non certo il locatore, il quale, peraltro, si era diligentemente attivato nei confronti del condominio, per ottenere le riparazioni necessarie e il risarcimento del danno subito dal conduttore.


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