|
Data: 27/01/2016 18:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Via libera per gli avvocati alla pubblicità online con ogni mezzo. Nella seduta amministrativa dello scorso 22 gennaio, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la nuova versione dell'art. 35 del Codice deontologico sul dovere di corretta informazione. Dopo i pareri favorevoli dei consigli degli ordini, interpellati attraverso la consultazione telematica, si è concluso, dunque, con la conferma del plenum, l'iter di modifica avviato anche a seguito delle diverse censure ricevute dall'Antitrust (leggi: "Avvocati, sì alla pubblicità su internet, ecco il nuovo codice deontologico"). Con la novella, in sostanza, vengono cancellati dalla disposizione deontologica i commi 9 e 10 relativi alle attività e alle comunicazioni degli avvocati sul web. Nello specifico, il comma 9 prevedeva che "l'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso". Il successivo comma 10, invece, prevedeva che "l'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito". Con l'eliminazione degli specifici riferimenti web, si apre conseguentemente la strada alla libertà dei mezzi di comunicazione online qualunque "sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni" (e dunque anche siti con reindirizzamento, social network, ecc.) purché nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza e ai limiti e alla natura dell'obbligazione professionale. In ogni caso, la modifica entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
|
|