Data: 27/01/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Nei giudizi di separazione spesso accade che dinanzi al giudice sia prospettato il tradimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, il che rende quasi scontato l'addebito dello scioglimento del rapporto coniugale al fedifrago.

Ma a volte può anche capitare che i rapporti extraconiugali siano intrattenuti da entrambi i coniugi.

Cosa accade in tali ipotesi?

Per la Corte di cassazione, secondo quanto precisato con la sentenza numero 1259 del 25 gennaio 2016, se il tradimento è reciproco, l'addebito scatta inevitabilmente in capo sia alla moglie che al marito.

Tutti e due, infatti, hanno contribuito a rendere intollerabile la loro convivenza.

Specie se le reciproche infedeltà non sono dipendenti l'una dall'altra e si collocano più o meno nello stesso periodo: in tal caso, infatti, a nulla importa chi sia stato il primo ad aver violato il vincolo di fedeltà matrimoniale.

Che il giudice, in simili ipotesi, deve valutare i comportamenti di entrambi i coniugi come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale non è certo una novità: già la giurisprudenza precedente a quella degli ultimi giorni si era mossa, ovviamente, in tal senso.

Si pensi, ad esempio, alla sentenza numero 16142/2013, con la quale la Corte di cassazione aveva già confermato l'addebito reciproco di una separazione cagionata dal fatto che sia moglie che marito avevano violato i doveri imposti dal matrimonio e provocato la rottura del vincolo.

Le conseguenze del doppio addebito? Nessun mantenimento per nessuno!



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