|
Data: 28/01/2016 12:20:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Se le strade si allagano per le abbondanti piogge, la colpa è del cattivo stato di manutenzione del sistema di raccolta delle acque e quindi del comune che deve risarcire i danni causati. A sancirlo è il Tribunale di Nuoro, con la recente sentenza n. 596/2015 (qui sotto allegata), condannando il comune di Ottana al risarcimento danni nei confronti di un rivenditore di materiali edili per la merce rovinata a causa dell'inadeguatezza e mancanza di manutenzione delle tubature e pozzetti. Il negoziante trascinava in causa l'amministrazione sostenendo che in occasione delle abbondanti precipitazioni meteoriche si era verificato un notevole accumulo d'acqua proveniente dalla via pubblica causando il cedimento delle fondazioni ed il conseguente crollo del muro di cinta della sua proprietà, oltre al danneggiamento di una decina di bancali di materiali edili. Per il ricorrente l'accumulo dell'acqua era dovuto all'insufficiente manutenzione del sistema di raccolta predisposto dal comune e dall'inadeguatezza e mancanza di manutenzione delle tubature e pozzetti predisposti dall'ente, nonostante i vari solleciti effettuati. Chiedeva, pertanto un danno di oltre 28mila euro. Il comune si costituiva limitandosi ad eccepire il difetto di legittimazione passiva e a chiedere il rigetto della domanda per infondatezza. Ma il giudice sardo riteneva che il ricorrente avesse ragione. Sulla base dell'istruttoria espletata, infatti, non ha dubbi il giudice sulla sussistenza della responsabilità, seppure non esclusiva, della P.A. convenuta nell'inadeguata realizzazione delle opere di smaltimento delle acque piovane nell'area interessata. Né il comune poteva invocare, il caso fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. per esser esonerato dalla responsabilità per le cose in custodia, in quanto la CTU svoltasi aveva consentito di appurare che l'evento pioggia in contestazione non era stato eccezionale, mentre era da ritenersi assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del nesso causale da parte del ricorrente. Tuttavia, l'accertamento tecnico preventivo svolto in corso di causa dal CTU, pur confermando quanto sostenuto dal ricorrente, riteneva che il sistema di smaltimento delle acque bianche all'interno della proprietà attrice fosse del tutto insufficiente e inadeguato anche in occasione di sporadici eventi di portata non eccezionale, come nel caso di specie. Per cui, a detta del tribunale era ravvisabile anche un concorso del fatto colposo della danneggiata (ex art. 1227 c.c.) pari al 30%. Da qui scaturisce la condanna al risarcimento da parte del comune, seppur diminuito in ragione del concorso di colpa, a quasi 7mila euro oltre interessi e rivalutazione. |
|