Data: 29/01/2016 21:29:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Complice la crisi e la cattiva abitudine dei clienti di non pagare gli avvocati, questi ultimi, sempre pi� spesso si dichiarino "antistatari" quando chiedono la vittoria delle spese di giudizio.

Si tratta, in sostanza, di un modo per chiedere che, in caso di vittoria, l'avversario soccombente provveda a pagare le spese legali direttamente al legale anzich� alla parte da lui assistita.

Tale possibilit� � prevista dall'articolo 93 del codice di procedura civile, il quale dispone che "il difensore con procura pu� chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate".

Bene, ma cosa accade se la sentenza di condanna alle spese a favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario viene riformata?

Sulla questione la giurisprudenza della Corte di cassazione si � pronunciata pi� volte e lo ha fatto anche recentemente con la sentenza numero 1526/2016, depositata il 27 gennaio (qui sotto allegata): � l'avvocato stesso a dover restituire le somme ricevute a tale titolo.

Egli infatti diviene diretto titolare di un rapporto instauratosi con la parte soccombente e dovr�, pertanto, provvedere personalmente al "rimborso".

Nel caso di specie, quindi, nessun valore � stato dato alle richieste del legale, che tentava di far valere dinanzi ai giudici di legittimit� il suo difetto di legittimazione passiva per non essere stato parte del giudizio.

L'avvocato deve rassegnarsi: � suo il compito di rimborsare l'avversario.


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