Data: 28/01/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La giurisprudenza di legittimit� � ormai consolidata: le spese generali spettano all'avvocato anche se nel dispositivo di un provvedimento con natura decisoria non sono state espressamente menzionate.

Non solo se la dimenticanza � fatta in una sentenza, quindi, ma anche quando � fatta in qualsiasi altro provvedimento con il quale si decide giudizialmente su di una questione controversa.

Se insomma i giudici dimenticano di liquidare le spese generali, possono tranquillamente disporre la correzione dell'errore materiale per porre rimedio alla "svista". Ed accontentare cos� gli avvocati erroneamente privati di un importo non elevatissimo ma neanche del tutto trascurabile.

Questo � quanto precisato recentemente da un'interessante ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma.

I giudici della prima sezione civile, in particolare, hanno accolto le richieste presentate da un legale: al provvedimento con il quale ad esso sono stati liquidati i compensi deve aggiungersi la dicitura "oltre spese generali".

Dato che nel dispositivo con il quale al suo assistito erano stati riconosciuti i danni per violazione del diritto all'immagine e alla reputazione personale la precisazione circa queste specifiche competenze dell'avvocato non era stata fatta, occorre ora porre rimedio.

E la Corte di appello laziale non ci ha pensato due volte: l'avvocato potr� ora legittimamente esigere quanto a lui spettante.


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