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Data: 02/02/2016 15:00:00 - Autore: Fulvio Graziotto di Fulvio Graziotto - Per la Cassazione, poiché il sequestro non comporta la perdita della titolarità dei beni fino al sopravvenire del decreto di confisca, fino al 1/1/2014 ICI e IMU sono dovute fino, appunto, alla confisca. Anche se il contribuente non ha più la disponibilità dell'immobile, perché assoggettato a sequestro giudiziario, è tenuto a pagare le imposte che hanno per presupposto impositivo la titolarità del bene tra cui, appunto, ICI e IMU. Il casoUna contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso a fronte del mancato versamento ICI per l'anno 2003 relativa a immobili assoggettati a sequestro e successivamente confiscati. La CTP accoglie interamente il ricorso della contribuente. Il Comune impugna in appello la sentenza della CTP, e la CTR accoglie parzialmente l'appello. La contribuente ricorre in Cassazione. La decisioneLa Cassazione civile (sentenza 22216/2015) ha chiarito che «il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti». Il principio della sospensione, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all'assegnazione dei beni è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: infatti la cassazione precisa che «Il D. Lgs. n. 159/2011, nella sua originaria formulazione, è entrato in vigore il 13 ottobre 2011, la prima modifica apportata all'art. 51 di detto decreto è entrata in vigore dal 10 gennaio 2013, e, da ultimo, il principio della sospensione, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all'assegnazione dei beni a cui si riferiscono, di "imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi", ha effetto, secondo quanto disposto dall'art. 32 1° comma del D. Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014» Disposizioni rilevantiDECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Vigente al: 27-1-2016 Art. 51 - Regime-fiscale e degli oneri economici 1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro. 2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare. 3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.13 3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. AGGIORNAMENTO: il D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014. DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata Vigente al: 27-1-2016 Art. 32 - Regime fiscale dei beni sequestrati 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti». |
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