Data: 30/01/2016 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche se il cancello carrabile � stato abusivamente posizionato troppo vicino alla strada, la situazione pu� essere sanata laddove l'arretramento comporti un pregiudizio eccessivo per l'abitazione privata.
Lo ha disposto il Tar Lombardia, sez. I, con sentenza n. 160/2016 (qui sotto allegata).

La vicenda coinvolge un Comune lombardo che ha rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa interrata. Il progetto prevedeva il posizionamento di un cancello perpendicolare alla strada, con trasformazione di una parte consistente del giardino (quasi 60 mq) in area di sosta esterna con passo carrabile.
Tuttavia, in difformit� rispetto al permesso di costruire, il cittadino ha posizionato il cancello parallelamente alla strada, arretrandolo rispetto alla carreggiata di circa 1,70 metri, e conservando cos� all'interno della recinzione la maggior parte del giardino
Poich� il Comune ha negato la richiesta di sanatoria, il cittadino ricorre innanzi al Tribunale Amministrativo, che accoglie le sue censure.

Il TAR chiarisce che l'art. 46 del regolamento attuativo del codice della strada stabilisce che il passo carrabile "deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocit� massima consentita nella strada medesima" e inoltre "deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella propriet� laterale"

In presenza di un cancello, la velocit� di immissione risulta inevitabilmente rallentata, per questo la normativa prevede l'obbligo di arretramento del cancello, "allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso", quindi per non intralciare il traffico veicolare sulla strada.
Laddove non sia possibile arretrare il cancello "per obbiettive impossibilit� costruttive o per gravi limitazioni della godibilit� della propriet� privata", possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica. 

Inoltre, ricorda il Collegio, � possibile derogare all'obbligo di arretramento "nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato".
Si tratta di una disciplina che presenta elementi di flessibilit� e dunque consente all'amministrazione di tenere conto delle esigenze dei proprietari dei fondi laterali, e di calibrare le restrizioni sul livello effettivo di pericolo.

Nel caso di specie l'aspettativa del ricorrente a regolarizzare l'opera abusiva pu� ricevere tutela, poich� l'art. 46 comma 4 del regolamento attuativo del codice della strada considera derogabile (in tutto o in parte) l'obbligo di arretramento anche quando vi sia l'esigenza di non penalizzare eccessivamente l'utilizzazione della propriet� privata

Considerando che il profilo del traffico limitato sembra favorevole al ricorrente, tenendo conto del numero ridotto di abitazioni servite dalla strada in questione e dal fatto che l'arretramento del cancello costringerebbe il ricorrente a sopportare un considerevole avvicinamento della recinzione all'edificio, con minori garanzie di riservatezza e protezione, il ricorso � accolto.

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