Data: 31/01/2016 17:24:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Nei giorni scorsi, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il d.d.l. Gelli di riforma delle professioni sanitarie (leggi: "Addio alla responsabilità del medico anche per colpa grave. Via libera dalla Camera alla riforma. Ecco tutte le novità").

Secondo quanto previsto dal testo, almeno nella sua attuale formulazione, sono numerose le modifiche apportate al vecchio impianto relativo alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. Tra di queste non può di certo passare inosservata l'estensione della responsabilità extracontrattuale ai medici convenzionati.

In sostanza, il d.d.l. supera la "vecchia" teoria del contratto sociale, trasformando, ex lege, la responsabilità civile in responsabilità extracontrattuale. E lo fa non solo per chi lavora all'interno di una struttura sanitaria, ma anche per i medici convenzionati.

L'articolo sette del testo approvato nei giorni scorsi, infatti, precisa che rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile sia gli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvalgano le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o provate, sia coloro che svolgano la propria prestazione sanitaria in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Così, viene ribaltato l'onere probatorio relativo all'effettiva responsabilità medica, onere che ricadrà ora in capo al danneggiato.

Insomma: la responsabilità contrattuale resta solo per le strutture sanitarie e le strutture sociosanitarie sia pubbliche che private, obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa.


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