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Data: 01/02/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - Il nostro ordinamento prevede, a favore di coloro ai quali sia riconosciuta un'invalidità civile al 100%, la corresponsione da parte dell'Inps di una prestazione economica denominata indennità di accompagnamento. Essa è erogata a domanda dell'interessato e previ i necessari accertamenti (leggi: "L'indennità di accompagnamento. Chi ne ha diritto, quanto spetta e come si presenta la domanda"). Un aspetto interessante in materia, sul quale occorre focalizzare l'attenzione, è quello che riguarda i minorenni. Cosa accade, infatti, quando un soggetto, che godeva di un'indennità di accompagnamento durante la minore età, compie i diciotto anni? Accade che egli, per ottenere la pensione di invalidità, non deve sottoporsi a visita. Sarà infatti necessario soltanto presentare all'Inps il modello AP70 per attestare la sussistenza dei requisiti socio-reddituali. Invece non è più previsto l'obbligo di presentare un'apposita domanda amministrativa. In realtà, non si tratta di una vera e propria novità, ma di una previsione in essere già dal 2014, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 114, che tuttavia ben pochi cittadini conoscono. Non bisogna tuttavia dimenticare che diverso è il caso dei minorenni titolari di indennità di frequenza. Questi infatti devono presentare una domanda amministrativa almeno sei mesi prima del compimento dei 18 anni per ottenere in via provvisoria le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Al raggiungimento della maggiore età, poi, dovranno comunque essere sottoposti all'accertamento sia delle condizioni sanitarie che di tutti gli altri requisiti necessari per godere della prestazione. |
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