Data: 23/02/2016 08:00:00 - Autore: Antonino Miceli

Dott. Antonino Miceli - Le cause di ineleggibilità, quali elementi ostativi all'esercizio dell'elettorato passivo, comportano un allarme sociale di minore gravità rispetto all'incandidabilità, non integrando pertanto un'invalidità tale da trasmettersi alle operazioni successive, ma soltanto l'effetto della decadenza di colui che è ineleggibile. Ad affermarlo è il Tar Napoli, con la sentenza n. 5432 del 23 novembre 2015, nell'affrontare il ricorso proposto da un sindaco dichiarato decaduto, perché ineleggibile, avverso la delibera della Prefettura di Napoli che conferisce al vice sindaco le funzioni di sindaco pro-tempore.

Respingendo le tesi del ricorrente - secondo cui nell'ipotesi di elezione a sindaco di un soggetto ineleggibile non si applicherebbe l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (che prevede che il consiglio e la giunta rimangano in carica sino all'elezione dei nuovi rappresentanti), comportando conseguentemente la nomina di un commissario che dovrebbe assumere le funzioni degli organi comunali sino alle nuove elezioni - il Tar coglie l'occasione per fare una breve delibazione delle cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Queste sono l'incandidabilità di cui all'art. 58 del DLgs n. 267/2000, l'ineleggibilità di cui al successivo art. 60 e l'incompatibilità di cui all'art. 63.

Brevemente, l'incompatibilità investe la posizione dell'eletto e proibisce di ricoprire la carica, ferma restando la sanzione della decadenza dalla carica in caso di omessa rimozione della causa di incompatibilità.

L'ineleggibilità, invece, pur non comportando l'invalidità del procedimento elettorale, fa decadere il solo previa contestazione della causa d'ineleggibilità nelle forme di cui all'art.69 del Testo Unico Enti Locali. Ciò quand'anche l'ineleggibilità del sindaco risale ante elezioni comportando ex art. 53 TUEL lo scioglimento del consiglio con necessità di nuove elezioni.

L'incandidabilità non prevede minimamente la possibilità di candidarsi e di partecipare alle elezioni come candidato in una lista politica. Sul punto l'art.58 quarto comma TUEL, prevede che l'organo che ha convalidato l'elezione di un soggetto incandidabile la revochi nell'immediato perchè nulla.

L'art. 41 comma primo TUEL, facendo salva l'elezione intera del Consiglio Comunale, impedisce il ripetersi delle operazioni elettorali ex novo ma determina, il potere di revoca del sindaco ineleggibile già prima dell'inizio e della conclusione delle operazioni elettorali. L'art. 41 del TUEL infatti così recita "nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69".

In base a quanto finora affermato, la causa d'ineleggibilità pregressa viene trattata allo stesso modo della causa d‘ineleggibilità sopravvenuta al giuramento ed all'insediamento del candidato, determinando così la necessità di applicare la norma prevista per le cause d'incandidabilità, senza conseguenze ulteriori per il procedimento elettorale già concluso.

Dunque, altre illegittimità riconducibili alla consultazione elettorale, quale effetto dell'indebita partecipazione di un candidato privo della relativa capacità, risultano, anche per giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., sentenza del 17 Aprile 2012 n. 3673) pertanto, chiaramente escluse dal legislatore.

Con la conseguenza che a detta dei giudici amministrativi, se l'ineleggibilità riguarda il candidato Sindaco, la ineleggibilità comporta, giusto l'art. 68, I comma TUEL, la declaratoria di decadenza dell'organo risultato vincitore, e ai sensi dell'art. 53, I comma del medesimo TUEL, la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con necessità di nuove elezioni e con l'onere di svolgimento delle funzioni di Sindaco da parte del vicesindaco.

Inoltre, il fatto che il verbale dell'Ufficio Elettorale centrale prenda atto dell'elezione del sindaco ineleggibile implica di per sé l'operatività immediata della Giunta e del Consiglio Comunale vigente al momento della presa d'atto del sindaco ineleggibile. Sul punto il TUEL non contiene alcuna limitazione oggettiva della relativa attività giuridico-amministrativa: ne deriva la piena legittimità degli atti di nomina del vicesindaco e degli assessori posti in essere dal Sindaco.

Infatti, la sentenza del consiglio di Stato citato sopra chiarisce che "La ratio del regime dinanzi delineato, è da ravvisare nel fatto che esso è precipuamente diretto a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di conservare l'efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall'elezione della persona incandidabile".

Pertanto, il TAR rigetta il ricorso presentato dal sindaco ineleggibile e ordina che la sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa.


Dott. Antonino Miceli -Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore-praticante abilitato, tel. 3487030304.


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