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Data: 04/02/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() Si pensi ad esempio alla modifica dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile: tale norma oggi prevede che l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Ma quali sono i dati effettivamente da comunicare? Quelli specifici di coloro che non hanno provveduto al pagamento delle quote richieste? O è sufficiente una generica comunicazione del rendiconto contabile? Della materia si è recentemente interessato il Tribunale di Tivoli. Nel caso di specie, il creditore, un avvocato, aveva chiesto all'amministratore di condominio la comunicazione dei nominativi dei singoli condomini morosi e le rispettive carature millesimali e quote di morosità. L'amministratore, tuttavia, si era limitato a inviare solo un rendiconto contabile dal quale non era possibile evincere né le generalità complete dei condomini morosi né se la morosità che era evidenziata nel documento fosse riferibile, o meno, al credito dell'istante. L'avvocato, quindi, si era rivolto al Tribunale per ottenere la condanna del condominio a una comunicazione più completa. E questo ha ottenuto. Con la sentenza del 16 novembre 2015 (qui sotto allegata), il Tribunale di Tivoli ha infatti condannato l'amministratore a comunicare all'avvocato/creditore i nominativi e i dati dei condomini morosi, nonché le rispettive quote dovute per caratura millesimale con indicazione completa delle generalità e delle quote millesimali di ciascun obbligato, facendo specifico riferimento ai crediti vantati dal ricorrente. Unica consolazione: le spese di lite di controparte sono poste a carico del Condomino solo per la metà. In fondo, l'onere di comunicazione era stato in parte assolto! |
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