Data: 19/02/2016 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche se il manufatto � condonato, pu� essere dichiarato inagibile come appartamento in mancanza di determinati requisiti, ad esempio quelli relativi all'altezza o a illuminazione e ventilazione.
� ci� che � accaduto nel caso sottoposto all'attenzione della seconda sezione del TAR Veneto: la sentenza n. 1326/2015 ha negato l'agibilit� di una cantina, nonostante il proprietario avesse ottenuto precedentemente dal Comune la concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione.

Nulla da fare per i proprietari dell'immobile, convinti che il provvedimento dell'amministrazione comunale potesse consentirgli di trasformare la cantina in appartamento, magari da concedere in affitto. L'art. 24 del Testo Unico dell'edilizia prevede la concessione del certificato di agibilit�, ma non quando l'immobile sia privo dei requisiti di igiene e salubrit�.
Infatti, nel manufatto oggetto di lite, il piano di calpestio dell'ex magazzino � troppo ribassato rispetto all'altezza della strada.

I ricorrenti, tuttavia, richiamano a loro vantaggio l'art. 35 della legge n. 47 del 1985, che consente, ai fini del rilascio del certificato di abitabilit� per manufatti condonati, di derogare ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

In realt�, affermano i giudici, "nel caso di specie non si tratta di semplice contrasto tra lo stato del sito e le prescrizioni regolamentari, ma di carenza dei requisiti di igiene e salubrit� che devono in ogni caso sussistere per effetto di disposizioni di legge, quali l'art. 24 del testo unico dell'edilizia, l'art. 47 della legge n� 47 del 1985, l'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie".

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