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Data: 06/02/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di lui l'onere della prova " secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo".Secondo la Cassazione, per superare l'efficacia probatoria del testamento olografo risultano inadeguati " sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di E' quanto si legge in una pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II Civile, (Sentenza n. 1995/2016 qui sotto allegata) dove gli ermellini spiegano come la domanda di accertamento negativo sia lo strumento che consente: 1. di rispondere all'esigenza di "mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private"; 2. di "evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, non potendosi esse relegare nel novero delle prove atipiche"; 3. di non equiparare l'olografo a una scrittura proveniente da terzi, che come tale è destinata a rappresentare, sotto il profilo probatorio, a una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa; 4. di evitare che il semplice disconoscimento del testamento olografo possa rendere "troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa"; 5. di evitare che la controversia "si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo". Ma veniamo alla fattispecie presa in esame dai giudici di Piazza Cavour. La moglie del de cuius aveva richiesto la pubblicazione del testamento olografo del marito datato 7 aprile 1998, col quale lei veniva nominata erede universale, mentre il cognato era istituito quale legatario di alcuni beni. Il fratello del defunto, tuttavia, affermava di aver rinvenuto nel cruscotto di un'autovettura, oggetto di legato, altro testamento olografo datato 10 giugno 1998, col quale, in revoca del precedente, si designavano coeredi universali lui e la moglie; pertanto costui chiedeva dichiararsi la sua qualità di coerede testamentario e perciò condannarsi la cognata a consegnargli la metà dell'asse ereditario e a pagare i frutti civili percepiti su tale porzione sin dal momento dell'apertura della successione. La donna sosteneva però che il testamento del 10 giugno 1998 fosse falso e veniva così disposta una consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la genuinità della scrittura e della firma. Il mancato rinvenimento dell'originale della scheda testamentaria impediva però l'espletamento delle necessarie indagini peritali. Per questo i giudici di merito avevano respinto la domanda dell'uomo, in quanto la verifica tecnica di autenticità di una scrittura disconosciuta imponeva la produzione in originale. Gli Ermellini, chiariscono che trattandosi di azione di petizione dell'eredità fondata su dedotta successione testamentaria, assume valore decisivo la questione dell'onere della prova. I giudici di merito avevano ritenuto spettante al fratello del de cuius l'onere di provare la propria domanda di petizione di eredità e, quindi, di chiedere la verificazione del disconosciuto menzionato olografo di cui intendeva avvalersi, nella specie mediante la produzione posta a suo carico della scheda testamentaria originale. Il testamento, sotto il profilo probatorio, è stato valutato dai giudici di merito alla stregua di una scrittura privata, e quindi soggetto al disconoscimento o non riconoscimento della sua autenticità. In tale prospettiva, afferma la Corte, i giudici d'appello hanno considerato che, trattandosi appunto di prova costituita da scrittura privata quale è il testamento olografo, è consentita la verificazione solamente di documenti originali così attenendosi a quanto più volte detto in passato dalla Cassazione. Nei richiamati procedimenti, si è affermato che "a tenore dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del contenuto dal sottoscrittore, se la parte, contro la quale la scrittura sia stata prodotta, abbia riconosciuto la sottoscrizione: così che l'attribuzione al soggetto contro cui il documento sia stato prodotto costituisce il fondamento logico-giuridico della sua efficacia probatoria". Ma l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, postula che il documento sia stato prodotto in originale, poichè solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. Ciononostante, una recente pronuncia di legittimità (Cass. sez. un 15 giugno 2015, n. 12307) ha affermato che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Ecco perchè, spiega la Cassazione, appare inadeguato, per superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso. In tali casi dunque, è necessario proporre, appunto, un'azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria. Per saperne di più vedi anche la guida legale sul testamento olografo Raccolta di articoli e sentenze in materia di olografo:
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