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Data: 05/02/2016 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nonostante il trattamento sanzionatorio sia obiettivamente di favore (concesse attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena), non c'è particolare tenuità del fatto nella condotta del guidatore che ha investito il pedone enza soccorrerlo. Per l'inquadramento nel paradigma normativo di cui all'art. 131 bis c.p., è necessario valutare le modalità del fatto nella sua obiettività: nel caso di specie, la condotta dell'imputata che, non solo non ha prestato assistenza ma ha anche proferito espressioni ingiuriose nei confronti della vittima, appare fuori dal recinto della particolare tenuità. Lo ha disposto la Cassazione, IV sezione Penale, sentenza n. 4488/2016 (qui sotto allegata). Una donna ricorre avverso la sentenza d'appello che, riformando quella assolutoria di primo grado, l'ha riconosciuta colpevole per omesso soccorso dopo l'incidente, lesioni personali e ingiuria, essendole stato contestato di avere, alla guida del proprio autoveicolo, colposamente investito un pedone in prossimità dell'apposito attraversamento e di essersi poi allontanata senza prestare assistenza, anzi rivolgendo ingiurie alla persona offesa. La Corte di merito ha ritenuto acquisita una prova certa grazie alla deposizione della donna investita, che aveva descritto il tipo e il colore dell'autoveicolo condotta dall'investitrice, nonché sulla base della fotografia della targa consegnatale da una testimone. Per gli Ermellini non merita, pertanto, accoglimento la doglianza dell'imputata che chiede dichiararsi la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per concedere la declaratoria, la Corte di legittimità deve, in primis considerare "l'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato" e, in secondo luogo, "verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa (desunta, a sua volta, dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133, comma 1, c.p.) e della non abitualità del reato". Questo secondo apprezzamento, stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di esprimere valutazioni in fatto, non potrà che "limitarsi ad un vaglio di astratta non incompatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con i suindicati parametri di riferimento". Nella specie, l'apprezzamento che qui deve effettuarsi, per valutare se la causa di non punibilità meriti di essere valutata in sede di merito (annullandosi con rinvio la sentenza di merito), conduce ad un giudizio negativo. Nonostante il giudice di merito abbia determinato il trattamento sanzionatorio in termini obiettivamente di favore, concedendo le generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, è il fatto nella sua obiettività che non risulta inquadrabile nel paradigma normativo dell'articolo 131 bis c.p., ove si consideri come, nel medesimo contesto fattuale, l'imputata, coinvolta con proprie responsabilità nell'incidente, non solo non ha prestato assistenza ma ha anche proferito espressioni ingiuriose nei confronti della vittima.
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