|
Data: 17/02/2016 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nessuna agevolazione sulla prima casa per il contribuente che ha già un'altra abitazione nello stesso Comune, nonostante quest'ultima abbia una sola stanza in cui dormono i figli maschio e femmina: la scomodità infatti, non rende inidonea la casa ad essere vissuta dalla famiglia. Lo ah affermato la sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, sentenza n. 2278/2016 (qui sotto allegata). il Fisco aveva accertato che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, di cui alla legge 118/1985, in quanto, al momento dell'acquisto, risultavano già proprietari di altro immobile dello stesso Comune. Scatta quindi avverso la coppia l'avviso di recupero dei benefici fiscali illegittimamente goduti, oltre interessi e sanzioni. I contribuenti, dinnanzi agli Ermellini, sottolineano l'inidoneità abitativa della casa già posseduta a causa della presenza di due figli di sesso diverso costretti a convivere nella medesima camera. Circostanza che non convince i giudici, i quali chiariscono che "ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l'acquirente possiede un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitavi suoi e della famiglia". Pertanto, nel solco di tale orientamento, l'inidoneità dell'alloggio già posseduto, deve essere valutata dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. Nella fattispecie è apparso evidente in sede di merito che non sussiste alcuna prova in ordine alla pretesa inidoneità dell'alloggio dei contribuenti: del resto la "scomodità" per i due figli, pur di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale ad inidoneità abitativa. Per questo la sentenza impugnata va confermata e i ricorrenti tenuti a pagare.
|
|