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Data: 07/02/2016 18:55:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il mandato professionale all'avvocato per espletare attività di consulenza o comunque stragiudiziale può essere conferito attraverso ogni forma idonea a manifestare il consenso delle parti. E non è necessaria la forma scritta. Anche una e-mail dunque può essere idonea a provare l'esistenza del contratto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza n. 2319/2016 (qui sotto allegata). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un avvocato non era stato ammesso al passivo di un fallimento, nonostante il credito da lui vantato a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese a favore della fallita. Il giudice delegato aveva ritenuto che il professionista avesse in realtà effettuato prestazioni per società diverse dalla fallita e comunque senza un formale mandato; in sede di opposizione, il suo reclamo veniva rigettato e non erano state prese inconsiderazione le prove documentali presentate, ossia documenti non tradotti in lingua italiana e la corrispondenza elettronica occorsa con gli amministratori della società. Per quanto riguarda i "documenti in lingua straniera", la Cassazione fa notare innanzitutto che il giudice di merito avrebbe dovuto sollecitare un'idonea rappresentazione linguistica comprensibile, in quanto l'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana concerne solamente gli atti processuali in senso proprio di cui all'art. 122 c.p.c. Inoltre, gli Ermellini precisano che, proprio in materia concorsuale, il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere conferito necessariamente con la forma scritta, essendo sufficiente qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto. Già in una pronuncia del 2004 (sentenza 8850/2004), la Suprema Corte aveva riconosciuto che il mandato professionale potesse essere "conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti".
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