Data: 08/02/2016 16:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Non importa che l'accertamento con etilometro sia avvenuto un'ora dopo l'incidente: la responsabilità per guida in stato di ebbrezza va confermata.

Come chiarito dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 4122/2016, depositata il 1° febbraio (qui sotto allegata), è infatti inevitabile che tra la condotta di guida incriminata e l'accertamento decorra un certo lasso di tempo: ciò non incide sul risultato.

Lo stato di ebbrezza, peraltro, può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica.

Nel caso di specie, del resto, l'uomo era stato sottoposto a test alcolimetrico proprio in ragione di atteggiamenti evidentemente rivelatori dello stato di ebbrezza.

Senza dimenticare le modalità con le quali si era verificato l'incidente causato dall'uomo e a seguito del quale lo stesso era stato sottoposto ad accertamenti: lo schianto contro un'auto ferma al semaforo rosso.

Dinanzi a tali circostanze, a nulla importa che dalla relazione della consulente di parte sia emerso che settanta minuti prima del controllo con l'etilometro la concentrazione di alcol nel sangue sarebbe stata inferiore al valore accertato.

A tal proposito la Corte ha infatti precisato che non è suo compito stabilire se le acquisizioni esaminate dai giudici di merito siano scientificamente attendibili, ma solo se la spiegazione dagli stessi fornita sia razionale e logica. Insomma: se essi si siano approcciati al sapere tecnico-scientifico con una metodologia corretta.

Dato che nel caso di specie l'accertamento effettuato sia dal tribunale che dalla corte di appello è congruamente motivato e, come tale, insindacabile, in sede di legittimità non è possibile aderire alla diversa valutazione degli esiti dell'alcoltest proposta dalla difesa del ricorrente.


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