Data: 10/02/2016 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Dal 1� gennaio 2016, con l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'articolo 62 del d.lgs. n. 546/1992, su accordo delle parti, le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere impugnate direttamente con ricorso in Cassazione, per violazione o falsa applicazione di una norma di diritto.

Insomma: arriva anche nel processo tributario il cd. ricorso per saltum.

In sostanza, con l'istituto oggi esteso al contenzioso fiscale si tenta di favorire ulteriormente la pronuncia dei giudici di legittimit� su questioni che gli stessi non hanno ancora affrontato o, comunque, non hanno risolto.

L'accordo delle parti � imprescindibile se si vuole far ricorso all'istituto: l'idea che la causa dipenda dalla risoluzione di una questione di diritto e che comunque alla fine si arriver� dinanzi alla Corte di cassazione, infatti, deve essere condivisa.

A tal proposito, con la circolare numero 38 del 28 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito preventivamente che l'accordo non deve essere anteriore alla sentenza che si intende impugnare. Viceversa, infatti, la rinuncia all'appello sarebbe inopportuna in quanto incondizionata e decisa quando non era ancora possibile valutare se, oltre a quello indicato dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 62 del d.lgs. n. 546/1992, vi siano altri motivi di impugnazione.

Pi� in generale, poi, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che l'accordo deve essere preferibilmente stipulato su atto separato da allegarsi al ricorso per Cassazione.

Ora non resta che vedere la diffusione che avr� la nuova previsione.



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